FOCUS: L’aggiudicazione “condizionata” sotto la lente del giudice amministrativo: tra principio del risultato e garanzie procedimentali

Mag 13, 2025

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Premessa

Con una recente sentenza  TAR Ancona n. 312 del 29.04.2025  il Giudice amministrativo si è pronunciato su un tema cruciale nel diritto degli appalti pubblici: la possibilità per la stazione appaltante di disporre laggiudicazione anche in assenza del completamento della verifica del possesso dei requisiti da parte dellaggiudicatario, subordinando la validità del contratto allinserimento di una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c.

La questione trae origine dal ricorso proposto da una concorrente, la quale ha dedotto, tra i motivi di impugnazione dellaggiudicazione, la violazione di numerose disposizioni del D.Lgs. n. 36/2023, nonché delle prescrizioni del disciplinare di gara, lamentando lillegittimità del provvedimento in quanto adottato prima del completamento della verifica dei requisiti in capo allaggiudicatario, e in particolare dellacquisizione del certificato di ottemperanza agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 (collocamento mirato dei disabili).

La stazione appaltante, preso atto dellimpossibilità di ottenere tempestivamente tale certificazione tramite il sistema FVOE 2.0, ha comunque disposto laggiudicazione, subordinandola alla condizione risolutiva prevista dallart. 75 del D.P.R. n. 445/2000, e integrando nel contratto la clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. (erroneamente richiamata nel provvedimento istruttorio come art. 1656 c.c.).

Il provvedimento si fonda espressamente sul principio del risultato, richiamato allart. 1, comma 4, del Codice, e sulla giurisprudenza amministrativa che ha riconosciuto la legittimità di tale modus operandi (T.A.R. Campania, Napoli, sentenza n. 6332/2024).

La ricorrente ha eccepito la violazione:

  • dellart. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, che impone la proposta di aggiudicazione solo dopo la verifica della non anomalia dellofferta;
  • dellart. 18 dello stesso decreto, che prevede la possibilità di disporre laggiudicazione solo allesito positivo della verifica dei requisiti dellaggiudicatario;
  • di specifiche clausole del disciplinare che subordinano espressamente laggiudicazione allesito positivo delle verifiche;
  • del principio del buon andamento e dei principi concorrenziali, che non possono essere sacrificati in nome del solo risultato;
  • nonché dellobbligo di motivazione, mancando una reale urgenza che giustificasse ladozione dellaggiudicazione in assenza di riscontro dalla Regione Lazio.

La posizione del giudice amministrativo

Il Collegio, pur riconoscendo in astratto la fondatezza delle censure, ha ritenuto infondato il motivo, valorizzando la specificità del contesto procedimentale.

Dopo quasi nove mesi e nonostante reiterati solleciti, la stazione appaltante non aveva ancora ricevuto alcuna risposta dallamministrazione competente in merito al certificato L. 68/1999.

Il giudice ha dunque affermato che una procedura di gara non può restare sospesa sine die per inadempienze non imputabili né alla stazione appaltante né allaggiudicatario, sottolineando anche i possibili danni economici per questultimo (es. proroga della cauzione provvisoria).

La decisione è quindi fondata su una visione pragmatica dellazione amministrativa: linserimento della clausola risolutiva espressa nel contratto consente di tutelare linteresse pubblico, evitando lo stallo procedimentale, e allo stesso tempo di garantire che, ove emerga ex post un difetto dei requisiti, lamministrazione possa risolvere il contratto con effetto immediato.

Non secondaria la considerazione per cui il principio del risultato – lungi dallessere assoluto – deve essere contemperato con gli altri principi di legalità, concorrenza e trasparenza, ma può legittimamente orientare lazione amministrativa nei casi in cui sia lunico strumento per garantire lefficacia dellazione pubblica in un contesto di inerzia altrui.

Conclusioni

La sentenza si inserisce nel solco di una giurisprudenza evolutiva che cerca di bilanciare rigore procedurale ed efficienza amministrativa.

Se è vero che la verifica del possesso dei requisiti è un passaggio fondamentale per la legalità dellaffidamento, è altrettanto vero che lordinamento non può consentire che la tutela formale divenga ostacolo al buon andamento, soprattutto in presenza di strumenti giuridici – come la clausola risolutiva espressa – idonei a salvaguardare linteresse pubblico.

Sotto questo profilo, lindicazione operativa che proviene dalla pronuncia è chiara: in presenza di ritardi non imputabili alla stazione appaltante, laggiudicazione può essere disposta, purché siano adottate adeguate cautele contrattuali.

Resta ferma la necessità di motivare in modo puntuale le ragioni della scelta e le misure adottate per garantire leffettiva salvaguardia dei principi che governano levidenza pubblica.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 13/05/2025