Con la sentenza n. 7201/2025, il TAR Lazio offre un primo, rilevante contributo interpretativo su tre tematiche centrali del nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023, così come recentemente modificato dal D.Lgs. n. 209/2024 (c.d. Correttivo): lindicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), lobbligo di dettaglio delle spese generali e le condizioni per lattivazione del subprocedimento di verifica dellanomalia.
Il caso
La pronuncia trae origine dal ricorso proposto da unimpresa seconda classificata avverso laggiudicazione di un lotto, del valore di oltre 15 milioni di euro, relativo alla manutenzione della segnaletica sulla rete gestita da una società concessionaria autostradale.
I motivi principali del ricorso riguardavano:
- Lindicazione, da parte dellaggiudicataria, di un CCNL (metalmeccanico) diverso da quello richiesto (edile);
- Lomessa indicazione dettagliata delle spese generali;
- Lomessa verifica dellanomalia, che secondo la ricorrente sarebbe stata obbligatoria.
Lindicazione del CCNL nella fase di gara
Sul primo punto, il TAR rigetta le doglianze della ricorrente, valorizzando lart. 11 del Codice, che riconosce la possibilità per loperatore economico di indicare, in sede di offerta, un contratto collettivo diverso da quello previsto nella lex specialis, purché assicuri lequivalenza delle tutele (comma 3).
Ancora più rilevante, ai fini dellaggiudicazione, è limpegno formale assunto in offerta ad applicare, nella fase esecutiva, il contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante (comma 4).
Nel caso di specie, loperatore aveva indicato, nella propria attività ordinaria, il CCNL metalmeccanico, ma si era impegnato formalmente ad applicare, in fase esecutiva, il contratto edile. Impegno ritenuto valido e coerente dal Collegio.
La pronuncia conferma dunque un principio operativo: ciò che rileva, ai fini della legittimità dellofferta, non è lapplicazione immediata del CCNL previsto dalla lex specialis, ma la chiarezza e vincolatività dellimpegno a rispettarlo nella fase contrattuale. La lettura del TAR è coerente con il principio di proporzionalità e con la ratio sostanzialista del nuovo Codice.
Le spese generali: obbligo solo nei limiti della lex specialis
Il secondo motivo di ricorso, riguardante lomessa indicazione delle spese generali, è stato anchesso rigettato. Secondo la ricorrente, tale omissione avrebbe dovuto comportare lesclusione dellofferta.
Il TAR ha chiarito che, in base alla disciplina di gara, era richiesto unicamente linserimento dei costi della sicurezza aziendale allinterno di uno specifico modello (VOA_W_03) e non il dettaglio complessivo delle spese generali.
Lapproccio del TAR è dunque improntato alla centralità della lex specialis, che determina il perimetro degli oneri dichiarativi richiesti a pena di esclusione. Ne consegue che non può pretendersi un adempimento documentale ulteriore rispetto a quanto espressamente previsto dalla documentazione di gara.
La verifica dellanomalia: attivazione solo al superamento congiunto delle soglie
Infine, sul terzo profilo, il Collegio ha chiarito le condizioni per lattivazione del subprocedimento di verifica dellanomalia, ai sensi dellart. 110 del D.Lgs. 36/2023.
La norma, come noto, prevede lobbligatorietà della verifica soltanto qualora lofferta tecnica e quella economica superino entrambe i nove decimi dei relativi punteggi massimi.
Nel caso di specie, loperatore primo classificato aveva ottenuto 63,41 punti su 70 nella parte tecnica, ma solo 23,73 su 30 nella parte economica. Non essendo soddisfatta la condizione cumulativa richiesta dalla norma, la stazione appaltante ha legittimamente evitato lattivazione del subprocedimento.
Conclusioni
La pronuncia del TAR Lazio n. 7201/2025 contribuisce a definire un quadro interpretativo conforme al nuovo impianto codicistico, fondato su razionalizzazione, semplificazione e aderenza ai principi del diritto europeo. In sintesi:
- Lindicazione di un CCNL diverso da quello previsto dalla lex specialis è legittima, se accompagnata da un chiaro impegno allapplicazione in fase esecutiva di quello corretto;
- Lindicazione analitica delle spese generali non è richiesta salvo espressa previsione della disciplina di gara;
- La verifica di anomalia è obbligatoria solo in presenza del superamento congiunto delle soglie nei punteggi tecnico ed economico.
Si tratta di un orientamento che potrebbe rappresentare un punto di riferimento per le stazioni appaltanti e gli operatori economici, chiamati ad applicare concretamente i nuovi istituti del Codice, evitando interpretazioni formalistiche e favorendo un approccio sostanziale e proporzionato.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 09/05/2025

