Impegni ex art. 102 sull’occupazione femminile non assunti nell’ambito dell’offerta tecnica: soccorso istruttorio?

Mag 6, 2025

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Il disciplinare di gara prevedeva la necessaria allegazione allofferta tecnica di un progetto atto ad illustrare le concrete modalità attraverso le quali si impegna a garantire limpiego nellambito delle nuove assunzioni una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere, anche ai sensi dellart. 102 del Codice.

Un offerente produce detto progetto solo a seguito del soccorso istruttorio procedimentale, e viene successivamente escluso in ragione della produzione di un file di n. 15 (quindici) pagine contente elementi ex novo prodotti alla Stazione Appaltante, pertanto esorbitante rispetto al soccorso istruttorio procedimentale secondo cui, ex art. 101 comma 3, ultimo alinea.

T.A.R. Puglia, Lecce, II, 05 maggio 2025, n. 786 respinge il ricorso avverso lesclusione.

In primo luogo il Collegio respinge la censura relativa allillegittimità della prescrizione, siccome essa si limita a riproporre in parte qua le previsioni recate dagli artt. 57 e 102 del D. Lgs. n. 36/2023.

In secondo luogo il Collegio ha ritenuto che dalla lettura congiunta di dette disposizioni evince che il progetto atto ad illustrare le concrete modalità attraverso le quali si impegna a garantire limpiego nellambito delle nuove assunzioni una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere è elemento che caratterizza e va a comporre lofferta tecnica di ciascun operatore; di tal che uneventuale omissione di tale componente ad opera del soggetto partecipante, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, non può ritenersi passibile di soccorso istruttorio – né nella sua veste integrativa ex art. 101, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 36/2023, né nella diversa modalità sanante ai sensi della lett. b) della medesima disposizione.

Dinteresse evidenziare che il Collegio ha ritenuto inapplicabili, rispetto alla vicenda per cui è causa, gli approdi ermeneutici del Consiglio di Stato cristallizzati nella sentenza n. 26/2025 e diffusamente richiamati in ricorso, riguardando tale pronunciamento una diversa fattispecie di giudizio nella quale loperatore era stato escluso dalla gara essenzialmente per non aver reso le dichiarazioni di impegno ex art. 102, comma 1, lettere a), b) e c), del D. Lgs. n. 36/2023, trasfuse anche allinterno della normativa di gara.

Nel caso scrutinato, secondo il Collegio, lesclusione non è stata conseguenza della mancata dichiarazione, ad opera della partecipante, degli impegni di tutela sociale di cui allart. 102, comma 1, delle D. Lgs. n. 36/2023, ma, più specificamente, in ragione dellomessa allegazione della Società, allinterno della propria offerta tecnica, di un progetto atto ad illustrare le concrete modalità attraverso le quali si impegna a garantire limpiego nellambito delle nuove assunzioni una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere, con conseguente riscontrato Mancato rispetto dellart. 16 del disciplinare di gara.

In disparte ai profili di criticità della disposizione, ennesima norma bandierina della quale avremmo fatto volentieri a meno, quale mai possono essere le concrete modalità attraverso le quali si impegna a garantire limpiego nellambito delle nuove assunzioni una quota pari al 10% di occupazione giovanile e/o di genere, se non quelle di garantire limpegno medesimo?

A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/05/2025 di Elvis Cavalleri