Il responsabile Rpct deve valutare il mancato adempimento delle misure anticorruzione
Il Responsabile anticorruzione (Rpct) di una Regione non deve limitarsi ad affermare che non rientrano tra i suoi compiti le verifiche sul mancato riscontro di richieste formulate nei confronti di Uffici Regionali. Deve invece attivarsi anche in raccordo con il referente del Dipartimento/Ufficio dellamministrazione regionale competente nel valutare il mancato adempimento delle misure generali previste nel Piao dellamministrazione, tra i quali figura il monitoraggio dei termini procedimentali dei medesimi Uffici Regionali. E tenuto, inoltre, a segnalare allOrgano di indirizzo e allOiv le disfunzioni inerenti allattuazione della misura, con particolare riferimento ai motivi che hanno determinato il ritardo e, se del caso, indicare agli Uffici competenti allesercizio dellazione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Deve, poi, rendicontare i risultati dellattività svolta, nellambito della sua Relazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale, esponendo le eventuali criticità rilevate nellattuazione della misura, nonché le iniziative assunte o programmate, per i casi di inosservanza dei termini, ai fini della relativa risoluzione.
È quanto ha chiarito Anac con il parere anticorruzione del 9 aprile 2025, nel quale si precisa inoltre che, in tali casi, al Responsabile anticorruzione spetta approfondire, con il supporto dellUfficio competente, cosa abbia determinato linosservanza dei termini, raccogliendo eventuali proposte utili ad assicurare in futuro il regolare svolgimento dei procedimenti. Gli esiti delle valutazioni svolte, poi, dovranno essere riferiti allOrgano dindirizzo dellEnte e allOrganismo indipendente di valutazione (Oiv) per lassunzione delle iniziative ritenute più opportune.
Tra i compiti attribuiti a un Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (Rpct), pertanto, non cè quello di un espresso dovere di intervento per far cessare leventuale inerzia di un Ufficio responsabile di un procedimento, ma tale ritardo rappresenta comunque una criticità da rilevare necessariamente in occasione del monitoraggio dei tempi procedimentali.
Lapprofondimento – che ha dato modo di fornire indicazioni puntuali sul ruolo del Rpct alla luce della normativa in materia e degli atti già adottati dallAutorità – nasce da una richiesta di chiarimenti sollevata da parte sindacale e volta in particolare a comprendere quali siano le competenze di un Responsabile anticorruzione di un ente regionale nei casi di mancato riscontro a richieste formulate nei confronti di Uffici dellamministrazione. Il caso di specie ha riguardato una grande Regione del Sud Italia (nella quale non è presente la figura del Difensore civico) e, in particolare, liter di sottoscrizione dellaccordo integrativo regionale per la specialistica ambulatoriale interna.
Il parere ricorda che i compiti di vigilanza e controllo del Rpct allinterno di unamministrazione devono restare connessi allobiettivo principale assegnato a tale figura, ossia quello della predisposizione, e verifica dellattuazione e idoneità, del sistema di contrasto allinsorgenza dei fenomeni corruttivi, delineato dal Ptpct (Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza) o Sezione anticorruzione e trasparenza del Piao (Piano integrato di attività e organizzazione), e dalle relative misure di contenimento del rischio, ivi compreso lobbligatorio monitoraggio dei tempi procedimentali, i cui risultati devono essere peraltro consultabili online e legati alleliminazione di eventuali anomalie.
Fonte: ANAC del 29/04/2025

