MIT: D.Lgs. 36/2023 art. 76, c. 2 – Procedura negoziata senza bando con unico OE per concorrenza assente per motivi tecnici

Apr 24, 2025

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Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 03/04/2025, n. 3366 ha risposto al seguente quesito:

Del personale viene inviato in trasferta per svolgere attività istituzionali e si avvale di una struttura pubblica per il pernottamento ed il vitto. Successivamente, per motivi connessi allavvio di lavori infrastrutturali, lo stesso devessere temporaneamente alloggiato presso un esercizio commerciale privato. Proprio davanti alla struttura pubblica ne sussiste una privata che disporrebbe di alloggi consoni (camere doppie o triple) e, in ragione della sua attigua collocazione, consentirebbe al personale di continuare ad avvalersi dellorganizzazione statale per la fruizione del vitto. E stato appurato che altre strutture alloggiative private sono presenti solo a chilometri di distanza. La loro fruizione quindi, comporterebbe sia maggiori difficoltà logistiche che maggiori oneri: lamministrazione dovrebbe infatti, senza soluzione di continuità e per numerosi turni distribuiti nellarco delle 24 ore, organizzare navette dalla sede in cui il personale è alloggiato a quella, diversa, in cui dovrebbe fruire della prima colazione e dei pasti. Tutto ciò premesso, si chiede quanto segue: qualora la base stimata dellappalto per il servizio in parola, superi la soglia comunitaria per le amministrazioni centrali, attualmente pari ad € 143.000 + IVA, sarebbe possibile avvalersi dellart. 76, c. 2, lett. b), punto 2) del Codice ossia effettuare una procedura negoziata senza bando, con un unico operatore poiché la concorrenza è assente per motivi tecnici?

Risposta aggiornata

In merito al quesito posto, in via preliminare si evidenzia che anche la Relazione Illustrativa del nuovo Codice dei contratti pubblici sottolinea leccezionalità della procedura negoziata senza bando, rispetto alle procedure di affidamento ordinarie. Al comma 1 dellart.76 D.Lgs.36/2023, al fine di responsabilizzare le amministrazioni aggiudicatrici nellutilizzo della procedura in parola, è stato, infatti, valorizzato lobbligo di motivazione. Ciascuna Stazione Appaltante deve, dunque, accertare i presupposti per ricorrere legittimamente alla deroga rispetto alle regole dellevidenza pubblica, valutando il caso concreto alla luce delle caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati e delle dinamiche che li caratterizzano, e deve motivare sul punto nella delibera o determina a contrarre o altro atto equivalente, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità; Va ricordato infatti che le deroghe ai principi ed alle regole in materia di concorrenza, in quanto aventi natura eccezionale, sono ammesse solo in ambiti ristretti e al ricorrere di determinate condizioni da individuare in modo rigoroso. Anche la Giurisprudenza dominante ha più volte rappresentato come la procedura negoziata senza bando costituisca una deroga alle regole dellevidenza pubblica e possa essere utilizzata soltanto nei casi tassativamente previsti dalla norma, che non sono suscettibili dinterpretazione estensiva. La scelta di tale modalità di affidamento, in quanto eccezionale e derogatoria rispetto allobbligo delle amministrazioni di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, richiede un particolare rigore nellindividuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dellamministrazione dimostrarne leffettiva esistenza. La Stazione Appaltante, deve, dunque, verificare limpossibilità a ricorrere a fornitori o soluzioni alternative attraverso consultazioni di mercato, rivolte anche ad analizzare i mercati comunitari e/o, se del caso, extraeuropei nonché acquisire tutte le informazioni disponibili, per verificare quali siano le soluzioni effettivamente percorribili per soddisfare linteresse pubblico per il quale si procede. Le consultazioni sono preordinate a superare eventuali asimmetrie informative, consentendo alla stazione appaltante di conoscere se determinati beni o servizi hanno un mercato di riferimento, le condizioni di prezzo mediamente praticate, le soluzioni tecniche disponibili, leffettiva esistenza di più operatori economici potenzialmente interessati alla produzione e/o distribuzione dei beni o servizi di interesse. Recentemente lANAC con il parere consultativo 56/2024 invita in generale le Stazioni Appaltanti a valutare le opzioni disponibili, tenendo conto delle specificità del caso e motivando adeguatamente ogni scelta. Le considerazioni che precedono e le motivazioni formulate nel quesito, non consentono il ricorso ad una procedura negoziata senza bando, con un unico operatore. Si rimette allAmministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti ed ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dellindirizzo generale sopra illustrato.

Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 24/04/2025