Cosa accade se si deve completare unopera iniziata con il vecchio Codice?
Con lentrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023 e il progressivo consolidamento del nuovo impianto normativo in materia di contratti pubblici, le stazioni appaltanti si trovano a dover affrontare numerosi casi di transizione. Tra questi, uno dei più complessi riguarda la gestione di opere pubbliche rimaste incompiute a seguito della risoluzione del contratto originario.
Il caso tipico riguarda un progetto redatto sotto la vigenza del D.Lgs. n. 50/2016, per il quale lamministrazione intende oggi bandire una nuova procedura di completamento, eventualmente tramite appalto integrato.
Sorgono, quindi, due quesiti fondamentali:
- È necessario adeguare il progetto originario alle disposizioni del nuovo Codice?
- In caso affermativo, si deve applicare anche lart. 43 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di BIM?
Il parere del MIT: obbligo di BIM anche per progetti pregressi da porre a base di gara
A fornire un chiarimento autorevole è intervenuto il Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il parere n. 3353 del 3 aprile 2025.
La questione è stata sollevata da una stazione appaltante impegnata a riavviare una procedura di completamento, con un valore residuo dei lavori superiore a 2 milioni di euro. Il progetto originario era stato predisposto secondo il D.Lgs. n. 50/2016 e la gara era stata successivamente risolta.
Lamministrazione chiedeva se, per laffidamento dellappalto integrato, fosse necessario sviluppare la progettazione in modalità BIM, ai sensi dellart. 43 del nuovo Codice.
La risposta del MIT è netta:
Il fatto che il progetto iniziale sia stato redatto sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016 non esclude lobbligo di adeguamento al nuovo impianto normativo, ivi compreso lart. 43 del D.Lgs. n. 36/2023.
Ciò significa che lobbligo di progettazione con metodologia BIM trova piena applicazione anche ai progetti ereditati, nel momento in cui essi vengano aggiornati per essere posti a base di gara, soprattutto se la gara è da affidarsi mediante appalto integrato.
Cosa prevede lart. 43 del Codice dei Contratti Pubblici
Il nuovo art. 43, come riformulato dal D.Lgs. n. 209/2024 (Correttivo), prevede:
A decorrere dal 1° gennaio 2025, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro.
Rispetto al testo originario del Codice (che fissava la soglia a 1 milione di euro), il Correttivo ha innalzato la soglia a 2 milioni, ha disciplinato i casi particolari (beni culturali) e ha introdotto una disciplina più articolata, con:
- obbligo generalizzato (comma 1) per opere sopra soglia;
- facoltà opzionale (comma 2) per importi inferiori, con possibile attribuzione di punteggio premiale nei criteri di aggiudicazione;
- requisiti tecnici e organizzativi (comma 4), individuati nellallegato I.9, tra cui interoperabilità, anagrafe patrimoniale, contenuto minimo del capitolato informativo, formazione, e disponibilità di personale qualificato
Adeguamento progettuale come presupposto dellobbligo BIM
La logica dellart. 43 è chiara: non si applica retroattivamente, ma si applica ogniqualvolta il progetto venga aggiornato per essere posto a base di gara ai sensi del nuovo Codice.
Nel caso di appalto integrato, laggiornamento è strutturale, poiché occorre predisporre un progetto almeno a livello di fattibilità tecnico-economica coerente con le norme attuali. Ladeguamento comporta quindi anche lapplicazione dei metodi e strumenti BIM.
FASE
ATTIVITA RICHIESTA
RIFERIMENTO NORMATIVO/TECNICO
1. Verifica del valore
Accertare che il valore residuo dei lavori superi i 2 milioni di euro
Art. 43, comma 1, D.Lgs. 36/2023
2. Analisi progettuale
Verificare se il progetto originario necessita di aggiornamento sostanziale per essere posto a base di gara
Parere MIT n. 3353/2025
3. Adeguamento progettuale
Predisporre o aggiornare il progetto secondo i livelli previsti dal nuovo Codice
Allegato I.7 e I.8, D.Lgs. 36/2023
4. Applicazione BIM
Integrare la progettazione con metodologia BIM, se ricorrono le condizioni di cui allart. 43
Art. 43, Allegato I.9
5. Capitolato informativo
Redigere o aggiornare il capitolato informativo secondo i contenuti minimi richiesti
Allegato I.9, par. 2.2 e 2.3
6. Requisiti interni
Verificare la presenza di personale qualificato o attivare percorsi di formazione dedicati
Art. 43, comma 4 e Allegato I.9, par. 3.2
7. Coordinamento con progettisti
Assicurare la corretta interoperabilità e gestione digitale del progetto
Allegato I.9, par. 4.1 e ss.
Conclusioni
A partire dal 2025, lobbligo di utilizzo del BIM nelle progettazioni pubbliche superiori a 2 milioni di euro è una regola generale e inderogabile, che si applica anche in caso di progetti preesistenti da aggiornare per laffidamento dei lavori residui.
Per i RUP e le stazioni appaltanti ciò comporta un cambio di paradigma: non si tratta più solo di rispettare una procedura, ma di adottare un modello gestionale e digitale integrato, coerente con gli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del nuovo Codice.
A cura della Redazione TuttoGare PA del 16/04/2025

