La stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, deve essere espressamente valutata

Apr 9, 2025

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La ricorrente contesta la ragionevolezza delle conclusioni di congruità dellofferta dellaggiudicataria, perché non tiene conto dei rinnovi contrattuali frattanto entrati in vigore (con il maggior costo del personale ivi previsto).

Tar Calabria, Reggio Calabria, 07/04/2025, n. 243 accoglie il ricorso:

11.3- E invece fondato il profilo sub III).

11.3.1- In argomento si premette che, per costante giurisprudenza:

-) Il giudizio di attendibilità dellofferta ha contenuto globale e sintetico, di talché è precluso procedere ad alcuna autonoma verifica della congruità dellofferta e delle singole voci, e ciò in quanto il giudizio di anomalia deve tendere ad accertare in concreto che lofferta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla concreta esecuzione dellappalto, non potendo risolversi in una parcellizzazione delle singole voci di costo ed in una caccia allerrore nella loro indicazione nel corpo dellofferta (Consiglio di Stato, Sez. V, 27.8.2024, n.7262);

-) In tema di giudizio di anomalia dellofferta, è onere di chi contesti il giudizio dellAmministrazione fornire, ai sensi dellart. 64, comma 1, c.p.a., specifici e dettagliati elementi di prova a fondamento delle censure con cui se ne deduce lerroneità la quale, peraltro, deve essere evidente, ossia tale da emergere in modo univoco ed al di là del margine di opinabilità insito in valutazioni di carattere tecnico quali quelle sulla sostenibilità economica dellofferta. Valgono al riguardo i principi costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia di valutazione di congruità dellofferta anomala, secondo cui: a) la valutazione in questione consiste in un procedimento il cui esito è rimesso alla discrezionalità tecnica della Stazione Appaltante ed è globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci, dal momento che lobiettivo dellindagine è laccertamento dellaffidabilità dellofferta nel suo complesso e non già delle singole voci che la compongono; b) ciò che interessa al fine dello svolgimento del giudizio successivo alla valutazione dellanomalia dellofferta è rappresentato dallaccertamento della serietà dellofferta desumibile dalle giustificazioni fornite dalla concorrente; c) la valutazione sulla congruità dellofferta resa dalla stazione appaltante, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, è sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o irragionevolezza, erroneità fattuale o difetto di istruttoria, che rendano palese linattendibilità complessiva dellofferta; d) il giudice amministrativo non può operare autonomamente una verifica delle singole voci dellofferta sovrapponendo così la sua idea tecnica al giudizio – non erroneo né illogico – formulato dallorgano amministrativo cui la legge attribuisce la tutela dellinteresse pubblico nellapprezzamento del caso concreto, poiché, così facendo, invaderebbe una sfera propria della pubblica amministrazione; e) al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale lofferta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dellattività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivante per limpresa dallessere aggiudicataria di un appalto pubblico e di averlo portato a termine (Consiglio di Stato sez. IV, 16.1.2023, n.500).

11.3.2- Tanto chiarito, le censure di parte ricorrente sono fondate nei termini che seguono.

11.3.3- Come osservato dal Consiglio di Stato (Sez. III, n. 6652 del 7.7.2023), occorre anzitutto muovere dalle funzioni che la disciplina del codice dei contratti pubblici assegna al procedimento di verifica della affidabilità economica dellofferta, come delineato dallart. 97 e (per quel che rileva nel caso di specie) dallart. 95, comma 10, secondo periodo -che impone alle stazioni appaltanti di verificare sempre i costi della manodopera prima di procedere allaggiudicazione, secondo il criterio di cui allart. 97, comma 5, lettera d- che qualifica come anormalmente basse, e quindi da escludere, le offerte il cui costo del personale «è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui allarticolo 23, comma 16».

Il controllo della sostenibilità economica dellofferta aggiudicataria ha sicuramente lo scopo di stabilire se lofferta è attendibile sotto il profilo economico e affidabile in vista della futura esecuzione delle prestazioni contrattuali, per cui la verifica non ha un obiettivo limitato alla valutazione della attendibilità dellofferta agli esclusivi fini dellaggiudicazione, e quindi con un orizzonte temporale segnato dallo svolgimento della procedura di gara; ma è rivolta anche (se non soprattutto) allesecuzione del contratto, vale a dire a garantire che la proposta individuata come possibile aggiudicataria della gara sia idonea a realizzare il programma negoziale. La valutazione dellamministrazione appaltante non può prescindere, quindi, dal prendere in considerazione anche quei costi che con ragionevole certezza si presenteranno nel corso dellesecuzione, nellentità e nella consistenza prevedibile al tempo in cui la verifica di congruità sia effettuata.

Accanto a questa finalità generale, nella specifica ipotesi di verifica imposta dallart. 95, comma 10, secondo periodo, se ne aggiunge unaltra, ossia lesigenza di assicurare la piena applicazione non solo dei «trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge» (applicazione garantita dallart. 97, comma 6, che li sottrae anche alle giustificazioni o spiegazioni dellofferente) ma anche la effettiva applicazione dei trattamenti normativi ed economici previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro maggiormente rappresentative (art. 23, comma 16), salva la possibilità di presentare giustificazioni idonee a dare conto dello scostamento rispetto alle tabelle ministeriali sul costo del lavoro (come da giurisprudenza consolidata: per tutte, v. Consiglio di Stato, Sez. III, 9.6.2020, n. 369).

Nel caso in esame le due finalità convergono e si specificano nel senso che la stipula del nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dellofferta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nellesecuzione dellappalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se lofferta economica dellimpresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi.

Anche la successiva giurisprudenza di prime cure resa sul nuovo codice dei contratti pubblici (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 19.7.2024 n. 938) – nel richiamare il principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (in tal senso ex multis Consiglio di Stato, sentenze nn. 6652/2023, 453/2024) secondo cui la sopravvenienza di aggiornamenti retributivi in pendenza del subprocedimento di verifica dellanomalia dellofferta deve necessariamente condurre la Stazione appaltante ad una valutazione di attendibilità dellofferta anche con riferimento agli adeguamenti tariffari medio tempore intervenuti senza che, al riguardo, possa invocarsi il principio del tempus regit actum, tanto in ragione dellinderogabile applicazione dei ridetti aggiornamenti ai rapporti di lavoro interessati dallesecuzione della commessa nonché della ratio sottesa al subprocedimento di verifica dellanomalia dellofferta consistente nel valutare se la stessa, risultata anormalmente bassa, sia attendibile, e ciò a tutela dellinteresse pubblico alla regolare esecuzione dellappalto – ha osservato che la Stazione appaltante, in ragione degli aggiornamenti retributivi sopravvenuti, in quanto necessariamente applicabili nella fase esecutiva ovvero ai rapporti di lavoro interessati dalla esecuzione della commessa, avrebbe quindi dovuto verificare se lofferta economica dellimpresa individuata come possibile aggiudicataria fosse in grado di sostenere anche i nuovi costi.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/04/2025 di Roberto Donati