La ricorrente contesta il provvedimento con cui lIspettorato del Lavoro ha disposto, ai sensi dellart. 14, co. 1, del D.lgs. n. 124/2004, di provvedere allassunzione di una signora ed alla sua adibizione ad educatrice presso lasilo nido comunale (gestito, a seguito di gara pubblica, dalla società ricorrente).
Il provvedimento dellIspettorato è stato giustificato in quanto è stata accertata, in relazione a detta lavoratrice (già dipendente, con contratto a tempo determinato, del precedente gestore del servizio comunale), linosservanza della c.d. clausola sociale (che impegna laffidatario del servizio, in caso di cambio di gestione, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente aggiudicatario) prevista dellart. 10 del capitolato speciale dappalto (in recepimento dellart. 57 del D.lgs. 36/2023, nonché della L.R. n. 24/2010).
La società ricorrente giustifica la mancata assunzione della lavoratrice in quanto in possesso di contratto a tempo determinato (ma è stato accertato, in sede istruttoria, lintervenuto assorbimento di due lavoratrici anchesse con un pregresso rapporto di lavoro a termine, nonché lassunzione di una nuova unità lavorativa al suo primo incarico nella struttura).
Infine, la ricorrente contesta il potere di disposizione esercitato dallIspettorato del lavoro, che non potrebbe avere ad oggetto lirregolarità in questione (riguardante, invece, la materia degli appalti).
Tar Basilicata, Sez. I, 31/03/2025, n. 214 respinge il ricorso:
4. Il ricorso è infondato e, pertanto va respinto (il che consente di prescindere dallesame delleccezione di inammissibilità sollevata dallAmministrazione, per omessa notifica ad almeno un controinteressato).
4.1. Quanto alla prima censura, è opinione del Collegio che lavversato verbale di disposizione, adottato ai sensi del citato art. 14, co. 1, del D.lgs. n. 124/2004, si presenta rispondente alla portata precettiva di tale paradigma normativo, atteso che il potere di stigmatizzare, con finalità essenzialmente conformativa (la cui portata è assistita dallastreinte sanzionatoria contemplata dal comma 3 dellart. 14 cit.), le irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative è latamente attribuito allIspettorato del lavoro, con il solo limite di quelle già soggette a sanzioni penali o amministrative (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 8/3/2024, n. 2278; T.A.R. Basilicata, sez. I, 21/11/2023, n. 677).
Ciò posto, non vi sono plausibili ragioni per escludere che, nel novero di dette irregolarità, ricada anche lacclarata (ingiustificata) inosservanza della clausola sociale prevista dal bando di gara e, in generale, prescritta dallart. 57 del D.lgs. 36/2023 ovvero, in termini analoghi, dalla L.R. n. 24/2010, venendo in rilievo una condotta integrante, pur sempre, linosservanza di un preciso obbligo normativo e contrattuale gravante sul datore di lavoro pubblico e privato, afferente ratione materiae allambito socio-lavorativo, siccome dichiaratamente funzionale alla tutela della stabilità occupazionale del personale impiegato.
4.2. Egualmente infondata è la seconda censura enucleata in ricorso, dovendo ritenersi che – contrariamente a quanto opinato nel gravame – lavversato provvedimento di disposizione risulta suffragato, nei suoi presupposti, da molteplici e convincenti elementi istruttori di natura testimoniale (le dichiarazioni delle due lavoratrici, anchesse con contratto a termine, assorbite dalla società ricorrente, nonché quella della nuova lavoratrice assunta per lo svolgimento del servizio di asilo comunale), acquisiti in sede di accesso ispettivo da funzionari dellIspettorato del lavoro in data 13/11/2023 e versati in atti, dimostrativi della pretestuosità della tesi posta a giustificazione dellomesso assorbimento dellinteressata.
Questioni, quelle richiamate, che risultano apprezzabili da questo giudice incidenter tantum, ex art. 8 cod. proc. amm., ai limitati fini dello scrutinio di legittimità del provvedimento sub iudice.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 31/03/2025 di Roberto Donati

