Appalto PNRR. Viene omessa dallaggiudicataria la dichiarazione sul rispetto di assunzione femminile e giovanile. La domanda viene però trasmessa secondo la modulistica predisposta dalla stazione appaltante, che però non riporta preimpostata la dichiarazione di assunzione dellobbligo in esame, né prevede una casella su cui apporre la spunta per lassunzione dellobbligo.
La ricorrente sostiene che, pertanto, laggiudicataria doveva essere esclusa.
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 28/03/2025, n. 2616 respinge il ricorso:
3. Con il primo motivo del ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, parte ricorrente ha lamentato che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, per avere omesso di dichiarare espressamente limpegno di rispettare di assunzione femminile e giovanile.
Il Collegio ritiene che la censura sia infondata.
Nel disciplinare di gara è stabilito che la domanda deve essere presentata secondo il modello di cui allAllegato A – Istanza di Partecipazione e dichiarazioni integrative.
Nel disciplinare è inoltre previsto che Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara (…) di assumersi lobbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare alloccupazione giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie per lesecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.
Orbene, anche se nella domanda manca una dichiarazione espressa dellassunzione di tale obbligo in esame, il Collegio ritiene che lobbligo sia stato comunque assunto. Infatti, il disciplinare nellart. 15 prevede che «In fase di partecipazione, dopo aver effettuato con successo laccesso al Sistema, loperatore economico che intende partecipare deve compilare i campi ed effettuare le selezioni che il Sistema propone in sequenza e, ogni qualvolta il Sistema lo richieda o loperatore economico lo ritenga opportuno, deve caricare la pertinente Documentazione Amministrativa nellambito della busta telematica «Busta A – Busta Amministrativa». Loperatore economico utilizza la Piattaforma https://www.acquistinretepa.it/ per compilare o allegare la seguente documentazione: 1) Allegato A – Istanza di partecipazione e dichiarazioni integrative». La controinteressata ha seguito tale procedura sequenziale.
La controinteressata ha presentato effettivamente la domanda utilizzando tale modello di cui allAllegato A, nel quale però non era preimpostata la dichiarazione di assunzione dellobbligo in esame, né era prevista una casella su cui apporre la spunta per lassunzione dellobbligo. Nondimeno, tuttavia, nel citato Allegato A la controinteressata ha dichiarato «di aver accuratamente e compiutamente esaminato tutti gli elaborati progettuali, il Capitolato Speciale dAppalto, il computo metrico, il bando ed il disciplinare di gara e di accettarne tutte le norme in essi contenute», così accettando anche la previsione del disciplinare relativa allimpegno a rispettare le assunzioni femminili e giovanili.
Ad abundantiam va osservato che lesigenza di apprestare tutela allaffidamento inibisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara pubblica unimpresa che abbia compilato lofferta in conformità al facsimile alluopo dalla stessa predisposto, potendo eventuali parziali difformità rispetto al disciplinare costituire oggetto di richiesta di integrazione (necessariamente, mediante soccorso istruttorio), atteso che nessun addebito poteva a detta impresa essere contestato per essere stata indotta in errore, allatto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, da un negligente comportamento della stazione appaltante, che aveva predisposto la modulistica da allegare alla domanda (in termini Cons. Stato, V, 5 luglio 2011, n. 4029; V, 2 dicembre 2015, n. 5454).
Il primo motivo di ricorso introduttivo, integrato dai motivi aggiunti, è pertanto infondato.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/03/2025 di Roberto Donati

