Il TAR Sicilia – Catania, con la sentenza n. 803/2025, ha chiarito che lerrore materiale contenuto nellofferta economica, anche se riferito agli elementi essenziali come i costi della manodopera, può essere rettificato dufficio dalla stazione appaltante, purché risulti immediatamente riconoscibile dal contesto dellatto e non richieda indagini complesse.
La decisione riafferma i limiti e le condizioni per lemendabilità dellerrore e sottolinea il dovere dellAmministrazione di attivare, ove necessario, il soccorso procedimentale ex art. 101, comma 3, D.Lgs. 36/2023, per evitare esclusioni sproporzionate e garantire il rispetto del principio di par condicio.
Con la sentenza n. 803 del 2025, il TAR Sicilia – Sezione staccata di Catania – ha affrontato una rilevante questione in materia di errori materiali nelle offerte economiche presentate in gara, chiarendo i presupposti in presenza dei quali lamministrazione può procedere alla rettifica dufficio, senza necessità di attivare il soccorso istruttorio né di escludere loperatore.
Il caso
Nellambito di una procedura aperta, indetta nellagosto 2024, per laffidamento delladeguamento di un impianto di depurazione consortile con il criterio del minor prezzo e secondo linversione procedimentale ex art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante ha disposto lesclusione di un concorrente per incongruità del costo della manodopera indicato nellofferta economica.
In particolare, limporto riportato nella busta economica risultava pari a € 25,575, valore giudicato incoerente rispetto al complessivo importo dellappalto e, secondo lAmministrazione, non conforme alle previsioni della lex specialis, la quale imponeva, a pena di esclusione, lindicazione dei costi della manodopera ai sensi dellart. 110, comma 5, lett. d), del Codice dei contratti pubblici.
La società esclusa ha impugnato il provvedimento, deducendo la natura meramente materiale dellerrore, riconducibile alluso della virgola come separatore decimale, in luogo del punto.
Limporto effettivamente inteso era, secondo la ricorrente, pari a € 25.575,00, in coerenza con gli altri elementi dellofferta (in particolare, la percentuale di ribasso indicata pari al 18,81%).
La valutazione del TAR: errore materiale emendabile e obbligo di verifica preliminare
Il TAR siciliano ha accolto il ricorso, affermando che lerrore commesso dal concorrente è da qualificarsi come errore materiale evidente, emendabile anche dufficio dalla stazione appaltante.
In particolare, i giudici hanno richiamato un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui lerrore materiale che incide sugli elementi dellofferta può essere rettificato nei limiti in cui risulti immediatamente percepibile (ictu oculi) dal contesto stesso dellatto, senza richiedere complesse indagini ricostruttive e a condizione che la volontà negoziale delloperatore sia chiaramente riconoscibile.
Nel caso di specie, la cifra € 25,575 risultava:
- manifestamente irrealistica in relazione allimporto complessivo dellappalto;
- incongruente rispetto alla percentuale di ribasso indicata;
- incompatibile con i vincoli normativi in materia di congruità dei costi della manodopera ex art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023.
Tali elementi, ad avviso del Collegio, rendevano evidente la natura meramente refusiva dellindicazione, suscettibile di correzione automatica, ad esempio, mediante la semplice sostituzione della virgola con il punto decimale.
Soccorso istruttorio e principio di parità di trattamento
Il TAR ha inoltre osservato che, anche qualora non si fosse ritenuta possibile una rettifica dufficio, la stazione appaltante avrebbe comunque dovuto attivare il soccorso procedimentale, ai sensi dellart. 101, comma 3, D.Lgs. n. 36/2023.
Tale disposizione legittima lAmministrazione a richiedere chiarimenti sui contenuti dellofferta – purché finalizzati alla corretta comprensione della volontà delloperatore economico – senza che ciò comporti modifiche sostanziali allofferta, né violazioni della par condicio.
Nel caso esaminato, i chiarimenti avrebbero consentito di riconciliare la volontà effettiva del concorrente con la sua manifestazione formale, evitando unesclusione fondata su una mera apparenza, in violazione dei principi di proporzionalità e buon andamento dellazione amministrativa.
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra, il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento di esclusione, con possibilità per la ricorrente di accedere alla tutela risarcitoria in forma specifica o per equivalente.
La sentenza n. 803/2025 conferma e ribadisce che lerrore materiale evidente, purché riconoscibile e prontamente correggibile, non può giustificare lestromissione automatica del concorrente, ma impone alla stazione appaltante una verifica diligente, ispirata ai principi di correttezza, trasparenza e parità delle condizioni di gara.
A cura della Redazione di TuttoGarePA del 24/03/2025

