Premessa
La sentenza TAR Sicilia Catania, Sez. V, 28/02/2025, n. 786 affronta il tema della verifica dellanomalia dellofferta e dei requisiti di partecipazione nellambito degli appalti pubblici, fornendo chiarimenti interpretativi sulla corretta applicazione del D.Lgs. n. 36/2023.
La decisione si incentra, in particolare, sulla possibilità di correggere refusi nellofferta economica, sulla rilevanza della mancata indicazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) e sulla necessità di attivare il procedimento di verifica di congruità in caso di riduzione del costo della manodopera rispetto alle stime della stazione appaltante.
Refusi nellOfferta Economica e Applicazione del Soccorso Istruttorio
Il TAR ha chiarito che lerronea indicazione di un servizio diverso nellofferta economica, purché si tratti di un refuso evidente e non idoneo a generare confusione, non costituisce motivo di esclusione. Tale refuso, riconoscibile ictu oculi, rientra tra le irregolarità emendabili mediante il soccorso istruttorio, come previsto dallart. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023. La stazione appaltante, pertanto, può richiedere chiarimenti sui contenuti dellofferta economica senza che ciò si traduca in una modifica sostanziale della proposta negoziale.
La giurisprudenza ha ribadito che lerrore deve essere oggettivamente individuabile senza necessità di complesse ricostruzioni interpretative, distinguendo così tra mera correzione formale ed integrazione postuma dellofferta (Cons. Stato, Sez. III, n. 7758/2020).
Omessa Indicazione del CCNL e Conseguenze sulla Validità dellOfferta
Il disciplinare di gara prevedeva lobbligo di indicare il CCNL applicabile, ma consentiva ai concorrenti di dichiarare tale informazione nella domanda di partecipazione, senza necessità di ripeterla nellofferta economica. Il TAR ha ritenuto che la mancata specificazione del CCNL nellofferta non fosse causa di esclusione, in quanto il requisito risultava comunque verificabile in sede di verifica documentale. Tale interpretazione garantisce unapplicazione conforme al principio del favor partecipationis e alla tutela della par condicio tra i concorrenti.
La Verifica dellAnomalia dellOfferta in Caso di Ribasso sui Costi della Manodopera
Il secondo motivo di ricorso riguardava lomessa attivazione del procedimento di verifica dellanomalia a fronte di un ribasso dei costi della manodopera stimati dalla stazione appaltante. Il TAR ha richiamato i seguenti principi giurisprudenziali:
- Discrezionalità nella valutazione dellanomalia: La verifica dellanomalia dellofferta costituisce un potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, insindacabile in sede giurisdizionale salvo macroscopiche irragionevolezze (Cons. Stato, Sez. III, n. 8562/2024).
- Presunzione di anomalia in caso di ribasso dei costi della manodopera: Laddove lofferta preveda una riduzione del costo del personale rispetto alle stime della stazione appaltante, essa è presuntivamente anomala, salvo giustificazione delloperatore economico in base allart. 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023 (Cons. Stato, Sez. V, n. 126/2025).
- Funzione indicativa delle tabelle ministeriali: Le tabelle ministeriali sui costi del lavoro non costituiscono un parametro rigido, ma un mero riferimento che può essere superato se limpresa dimostra di sostenere costi inferiori grazie a una più efficiente organizzazione aziendale (Cons. Stato, Sez. V, n. 10272/2022).
Nel caso di specie, il TAR ha ritenuto fondato il motivo di ricorso nella parte in cui la stazione appaltante aveva omesso di attivare la verifica di congruità, nonostante il costo della manodopera indicato dallaggiudicatario fosse inferiore di circa l8% rispetto alla stima di gara. Laggiudicatario, infatti, non aveva fornito elementi idonei a dimostrare che la riduzione derivasse da uneffettiva efficienza organizzativa o da sgravi contributivi.
Laggiudicatario aveva contestato la mancata esclusione del ricorrente principale per presunte carenze nella capacità tecnico-professionale. Il TAR ha rigettato tale doglianza, ritenendo che la documentazione fornita dal concorrente fosse sufficiente a dimostrare lesecuzione di servizi analoghi, anche in assenza di una perfetta coincidenza tra le prestazioni eseguite e quelle oggetto dellappalto. Il principio consolidato in giurisprudenza prevede, infatti, che la verifica della capacità tecnica si basi su un confronto sostanziale tra le attività svolte e loggetto del contratto (Cons. Stato, Sez. III, n. 9172/2024).
La sentenza n. 786/2025 del TAR Sicilia, in definitiva, conferma alcuni principi chiave nella gestione delle procedure di gara:
- Lerronea indicazione di elementi nellofferta economica non sempre comporta lesclusione, se si tratta di un refuso evidente e sanabile mediante soccorso istruttorio.
- Lomessa indicazione del CCNL nellofferta economica non è causa di esclusione, se il contratto collettivo è indicato nella domanda di partecipazione.
- La riduzione del costo della manodopera rispetto alla stima della stazione appaltante impone lattivazione della verifica di anomalia, con onere delloperatore economico di giustificare la sostenibilità dellofferta.
- Le tabelle ministeriali sul costo del lavoro hanno valore indicativo, e le imprese possono discostarsene dimostrando unefficienza gestionale superiore.
- La capacità tecnico-professionale va valutata in modo sostanziale, senza richiedere una perfetta corrispondenza tra le attività pregresse e quelle oggetto della gara.
Alla luce di tali principi, la decisione conferma limportanza di una gestione attenta della documentazione di gara e della verifica dellanomalia, nel rispetto dellequilibrio tra tutela della concorrenza e garanzia di condizioni contrattuali sostenibili.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 20/03/2025

