Un offerente viene escluso da una procedura di gara con la motivazione che nel documento offerta economica, contenuto nella busta B, ha indicato costi della manodopera non congrui (25,575), rispetto a quanto riportato allArt. 2 – Valore dellappalto del Capitolato Speciale dAppalto presente nella documentazione di gara.
Insorge in giudizio lofferente escluso deducendo che lindicazione in cifre decimali dellimporto corrispondente al costo della manodopera fosse il frutto di un mero errore di scritturazione, ascrivibile alluso della virgola come separatore; pertanto, sul rilievo che, per il suo carattere palesemente irrealistico, la cifra € 25,575 debba intendersi come € 25.575,00.
T.A.R. Sicilia, Catania, IV, 03 marzo 2025, n. 803 accoglie il ricorso.
Per radicato e condiviso orientamento, lerrore materiale in cui sia incorso il concorrente, anche quando afferente agli elementi costitutivi dellofferta, può essere emendato dufficio dalla stazione appaltante negli stretti limiti in cui lerrore sia percepibile ictu oculi, dal contesto stesso dellatto e senza bisogno di complesse indagini ricostruttive di una volontà chiaramente riconoscibile (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30.1.2023 n. 1034).
Più nel dettaglio: occorre che si possa pervenire alla rettifica con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee allofferta e senza margini di opacità o ambiguità, così che si possa giungere ad esiti univoci circa la portata dellimpegno assunto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 3.2.2025 n. 804 e la giurisprudenza ivi richiamata). Deve pertanto trattarsi di un mero refuso (un lapsus calami), univocamente percepibile come tale ovvero come il portato di un errore ostativo nella manifestazione formale della volontà, dovendo escludersi che rilevi come espediente volto a unindebita manipolazione postuma dei contenuti dellofferta.
È stato precisato, peraltro, che alla qualificazione di un errore come materiale ed emendabile non osta il fatto che sia necessaria una, purché minima, attività interpretativa, quando finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o calcolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 28.5.2014 n. 1487).
Facendo applicazione dei superiori principi al caso di specie, deve ritenersi che lincongruo ammontare del costo della manodopera riportato nellofferta economica della ricorrente sia sussumibile proprio nella descritta fattispecie dellerrore materiale.
Ed invero, lindicazione, quale costo della manodopera di un importo di € 25,575 (in luogo della somma di € 25.575,00), non concorda, in primo luogo, con la percentuale di ribasso in concreto indicata (pari al 18,8100%). In radice, poi, essa connota lofferta di un carattere manifestamente implausibile nonché contraddittorio rispetto alla stessa finalità di partecipazione alla gara, giacché, tenuto conto di quanto stabilito dallart. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023, lappostamento di una somma tanto irrisoria a titolo di costo della manodopera destinerebbe unofferta così congegnata sempre inesorabilmente allesclusione anche in assenza di altri competitori (cfr. Cons. Stato 1034/2023 cit.).
Oltre al requisito della riconoscibilità, sussiste in specie pure quello della pronta emendabilità mediante la sostituzione, come separatore, della virgola con il punto o rimuovendo in radice il separatore, ove automaticamente interpretato come virgola dal sistema informatico di compilazione dellofferta.
Daltronde, anche a non ritenere lerrore direttamente emendabile dalla stazione appaltante, questa avrebbe potuto nondimeno riconciliare lincongruenza formale, determinatasi fra la volontà dellofferente e la sua espressione letterale, mediante una richiesta di chiarimenti, che non avrebbe implicato alcuna modifica sostanziale dei dati forniti in sede di domanda di partecipazione, ma la semplice deduzione di un dato parziale, univocamente ricavabile dal contesto documentale di riferimento e tale da riallineare la manifestazione di volontà allintento effettivamente concepito (Cons. Stato, sez. V, 19.11.2024, n. 9255).
Nel repertorio delle forme di soccorso disciplinate dallart. 101 D.lgs. 36/2023, il terzo comma prevede, infatti, quello che, secondo la più recente dizione giurisprudenziale, è definito come soccorso istruttorio in senso stretto, il quale -recuperando gli spazi già progressivamente riconosciuti dalla giurisprudenza alle forme di soccorso c.d. procedimentale- abilita la stazione appaltante (o lente concedente) a sollecitare chiarimenti o spiegazioni sui contenuti dellofferta tecnica e/o dellofferta economica, finalizzati a consentirne lesatta acquisizione e a ricercare leffettiva volontà dellimpresa partecipante, superandone le eventuali ambiguità, a condizione di pervenire ad esiti certi circa la portata dellimpegno negoziale assunto, e fermo in ogni caso il divieto (strettamente correlato allo stringente vincolo della par condicio) di apportarvi qualunque modifica (Cons. Stato, sez. V, 21.8.2023 n. 7870).
In presenza, quindi, di dubbi sulla congruità del costo della manodopera, lAmministrazione avrebbe potuto concedere alloperatore economico lanzidetto soccorso, sussistendone i presupposti.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 03/03/2025 di Elvis Cavalleri

