Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 30 gennaio 2025, n. 3066 ha risposto al seguente quesito:
In seguito ad una manifestazione di interesse pubblicata su una piattaforma digitale, il Rup ha verificato le richieste pervenute e ha constatato che un operatore economico ha allegato solo il modello vuoto fornito dalla S.A. senza nessun riferimento né riguardante il legale rappresentante e né la società per cui intende concorrere alla successiva fase di gara negoziata senza bando. Tale modello risulta firmato digitalmente da xxx ma senza indicazioni di quale ruolo rivesta e senza nessuna dichiarazione di possesso requisiti. In seguito alla verifica, il Rup decide di escludere loperatore dalla successiva fase di gara e ne da comunicazione a mezzo pec. Il soggetto risponde e chiede lattivazione del soccorso istruttorio ai sensi dellart. 101 del codice. Riprendendo lart. 101 del codice e premettendo che la manifestazione di interesse non fa parte della procedura di gara dove è prevista una lex specialis che disciplina il soccorso istruttorio, ma soltanto di una procedura antecedente alla stessa riguardante il procedimento amministrativo, si chiede con la presente se tale soccorso istruttorio sia applicabile o meno in questa sede. Inoltre si è considerato quanto allart. 101 c.1 lett. b) Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta lidentità del concorrente.
Risposta aggiornata
Relativamente al tema posto si conferma che il soccorso istruttorio, disciplinato allart. 101 d. lgs. n. 36/2023, trova applicazione nelle procedure di affidamento di cui al codice dei contratti pubblici; infatti con lavviso di manifestazione di interesse prende avvio un procedimento amministrativo prodromico alla procedura di gara in senso proprio. In presenza di una previsione chiara nellavviso e dellinosservanza di questa da parte di un concorrente, si ricorda che il principio della par conditio tra i candidati nonché il principio generale dellautoresponsabilità dei concorrenti precludono di consentire allofferente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di scadenza indicato dallamministrazione, in violazione del principio di imparzialità (cfr sentenza Consiglio di Stato, sez. III, 22 maggio 2019, n. 3331; cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 27 dicembre 2021, n.13539). La risposta è negativa.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT, 26/02/2025

