La revisione prezzi è diversa dalla “riserva”

Feb 21, 2025

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Sussiste unontologica differenza tra la revisione prezzi e la figura delle riserve. La revisione dei prezzi ha la finalità di salvaguardare sia linteresse pubblico affinché le prestazioni in appalto non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa sia limpresa perché essa non subisca alterazioni dellequilibrio contrattuale al sopraggiungere di circostanze eccezionali. Diversamente, invece, listituto delle riserve è volto a limitare il più possibile la nascita di controversie tra le parti: allappaltatore serve ad avanzare specifiche contestazioni su eventi da cui sarebbero derivati maggiori oneri, determinando unalterazione della prevista contabilità di cantiere, mentre permette alla stazione appaltante di verificare con regolarità landamento dei costi di realizzazione dellopera pubblica.

Questo quanto ricordato da Tar Basilicata, Sez. I, 20/02/2025, n. 123 nel dichiarare inammissibile un ricorso avverso la proposta di accordo bonario formulata dal RUP con riguardo alle riserve iscritte in occasione della sottoscrizione dello stato finale dei lavori:

4.1.3. Su un di piano più generale, va rilevato che nel settore dellattività negoziale della pubblica amministrazione tutte le controversie che attengono alla fase preliminare, antecedente e prodromica al contratto, inerenti alla formazione della sua volontà ed alla scelta del contraente privato in base alle regole c.d. dellevidenza pubblica, appartengono al Giudice amministrativo, mentre quelle che radicano le loro ragioni nella serie negoziale successiva che va dalla stipulazione del contratto fino alle vicende del suo adempimento, e riguardano la disciplina dei rapporti che dal contratto scaturiscono, sono devolute al giudice ordinario: conseguentemente, appartengono al giudice ordinario le controversie concernenti linterpretazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto (ex multis, Cass. Sez. Un., 29/1/2018, n. 2144; Cass. Sez. Un., 10/4/2017, n. 9149; Cass. 31/5/2016, n. 11366; Cass. Sez. Un., 8/7/2015, n. 14188; Cass. Sez. Un., 24/5/2013, n. 12902; Cass. 5/4/2012, n. 5446; Cass. 13/3/2009, n. 6068).

Nel caso di specie non è in contestazione che sia intervenuta la conclusione di apposito contratto, e che la ricorrente si sia avvalsa delle c.d. riserve, ossia abbia inserito nei documenti contabili dellappalto la pretesa a maggiori corrispettivi per il «sensore clinometrico mems o force balance biassiale e per laccelerometro mems triassiale», con conseguente preteso inadempimento da parte della stazione appaltante di obbligazioni negoziali, che si colloca a valle della stipulazione contrattuale, attenendo allesecuzione del rapporto convenzionale, sicché anche da tale versante la giurisdizione è attribuita al Giudice ordinario.

4.1.4. Non trova spazio alcuno, di conseguenza, il tentativo della ricorrente di ricondurre la vicenda allalveo applicativo della revisione prezzi. Peraltro, e conclusivamente, sussiste unontologica differenza tra questultima e la figura delle riserve, come precisato dal Giudice dappello, secondo cui la revisione dei prezzi ha la finalità di salvaguardare linteresse pubblico affinché le prestazioni di beni e servizi rese in favore delle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa; al contempo listituto è posto a tutela dellinteresse dellimpresa a non subire alterazioni dellequilibrio contrattuale al sopraggiungere di circostanze eccezionali. Diversamente, invece, listituto delle riserve è volto a limitare il più possibile la nascita di controversie tra le parti: allappaltatore serve ad avanzare specifiche contestazioni su eventi da cui sarebbero derivati maggiori oneri, determinando unalterazione della prevista contabilità di cantiere, mentre permette alla stazione appaltante di verificare con regolarità landamento dei costi di realizzazione dellopera pubblica (Cons. Stato, sez. IV, 7 luglio 2022, n. 5667).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/02/2025 di Roberto Donati