La ricorrente lamenta che lavvalimento a fini premiali prodotto dalla controinteressata per quanto concerne la certificazione della parità di genere è stato contrattato con una società che ha esibito un certificato riferito alla gestione ed erogazione di servizi sanitari, assistenziali, educativi ed infermieristici e dunque ad un settore eterogeneo rispetto a quello dellappalto, il che renderebbe non praticabile il concreto prestito di risorse.
T.A.R. Piemonte, I, 19 febbraio 2025, n. 359 respinge il motivo.
Il Collegio, dopo aver premesso che la ricorrente non ha contestato, in astratto, che la certificazione della parità di genere non fosse suscettibile di avvalimento, ha ritenuto che, ammesso lavvalimento anche per il prestito di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, e ferma la necessaria individuazione di un oggettivo prestito di risorse, non si può sostenere che lausiliaria debba necessariamente operare in settore coincidente con quello oggetto dellappalto purché metta a disposizione personale e procedure amministrativo-organizzative in grado di monitorare e garantire il rispetto delle regole di parità.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/02/2025 di Elvis Cavalleri

