Articolo 99. L’utilizzo di FVOE non è previsto per la valutazione degli elementi a comprova del contenuto dell’offerta tecnica

Feb 6, 2025

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Il RTI ricorrente sostiene che la Commissione abbia errato ad attribuire un punteggio pari a zero – in relazione ad un criterio – per il solo fatto che la dichiarazione non fosse accompagnata dalla pertinente documentazione di comprova richiesta dalla lex specialis. Secondo la ricorrente tale documentazione, sebbene non allegata unitamente alla dichiarazione, sarebbe stata facilmente rinvenibile dalla Commissione di gara mediante consultazione di piattaforma della stazione appaltante e/o del fascicolo virtuale delloperatore (FVOE).

Tar Lazio, Roma, Sez. IV, 05/02/2025, n. 2684 respinge il ricorso, evidenziando come lutilizzo delle banche dati o sistemi di interoperabilità tra operatori sia funzionale ad una verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione e della documentazione amministrativa utile ai fini dellaggiudicazione, ma non anche degli elementi a comprova del contenuto dellofferta tecnica:

In buona sostanza, lattribuzione di un punteggio pari a zero per il sub-criterio OT A1 non è stato un errore della Commissione, né tanto meno della stazione appaltante, posto che la consultazione del FVOE o della piattaforma …nella fase di verifica dellofferta tecnica non era consentito dalla lex specialis.

9.3. Parimenti infondata risulta la dedotta violazione dellart. 99 del codice dei contratti pubblici, il cui tenore, a fini di chiarezza, vale la pena di seguito riprodurre:

– Articolo 99. Verifica del possesso dei requisiti: 1. La stazione appaltante verifica lassenza di cause di esclusione automatiche di cui allarticolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale delloperatore economico di cui allarticolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dalloperatore economico, nonché tramite linteroperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui allarticolo 50-ter del codice dellamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

2. La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica lassenza delle cause di esclusione non automatica di cui allarticolo 95 e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103.

3. Agli operatori economici non possono essere richiesti documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dellaggiudicazione, se questi sono presenti nel fascicolo virtuale delloperatore economico, sono già in possesso della stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui allarticolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni..

Dalla piana lettura della disposizione in commento emerge come lutilizzo di banche dati e/o sistemi di interoperabilità da parte delle stazioni appaltanti e/o degli enti concedenti sia consentito al fine di verificare lassenza di cause di esclusione, automatiche e non, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui agli artt. 100 e 103 del d.lgs. n. 36 del 2023 in capo agli operatori economici. La norma, tuttavia, in alcuna parte prevede la possibilità di utilizzare tali banche dati e/o sistemi di interoperabilità nella fase prettamente dedicata alla valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice.

Che lutilizzo delle banche dati o sistemi di interoperabilità tra operatori sia funzionale ad una verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione e della documentazione amministrativa utile ai fini dellaggiudicazione, ma non anche degli elementi a comprova del contenuto dellofferta tecnica risulta confermato anche:

– dallart. 24 del d.lgs. n. 36 del 2023 il quale dispone espressamente che: presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale delloperatore economico che consente la verifica dellassenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 e dei requisiti di cui allarticolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché dei dati e dei documenti relativi ai requisiti di cui allarticolo 100 che loperatore economico inserisce (comma 1);

– dalla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 adottata ai sensi dellart. 24, co. 4 d.lgs. n. 36 del d.lgs. n. 36 del 2023 (dintesa con il MIT e con lAGID), la quale, parimenti, chiarisce che il FVOE consente alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti: a) il controllo dellassenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti di selezione di cui agli artt. 94, 95, 98 100 e 103 del codice in capo agli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, agli ausiliari e ai subappaltatori; b) il controllo in fase di esecuzione del contratto, della permanenza dei requisiti di cui alla lettera a) (cfr. § 3.1. della richiamata delibera ANAC), nonché lacquisizione delle informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per laffidamento dei contratti pubblici (cfr. § 3.2. della richiamata delibera ANAC).

Ciò premesso risulta del tutto corretto che la Commissione di gara, resasi conto della mancata allegazione da parte delloperatore ricorrente della documentazione attestante quanto dichiarato dalla stessa con riferimento al sub criterio tabellare A.1, non abbia proceduto alla consultazione delle banche dati di cui allart. 99 del d.lgs. n. 36 del 2023, essendo la norma, come detto, prevista per scopi totalmente diversi rispetto a quelli prospettati dalla parte ricorrente.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 05/02/2025 di Roberto Donati