Chi ha svolto ruoli nella progettazione di unopera non può essere componente del Collegio Consultivo Tecnico
Non può assumere lincarico di componente di un Collegio consultivo tecnico delle opere pubbliche chi ha svolto o svolge sia per la parte pubblica, sia per loperatore economico affidatario attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione sui lavori oggetto dellaffidamento. Pertanto, colui che ha svolto un qualsiasi ruolo sostanzialmente incidente sullattività di verifica della progettazione di unopera non può poi assumere lincarico di componente del Collegio tecnico del relativo contratto.
E quanto ha evidenziato Anac con la delibera n. 22 del 22 gennaio 2025 approvata dal Consiglio dellAutorità nellambito di un procedimento di vigilanza relativo alla fase di esecuzione contrattuale. Il caso in esame riguardava le opere di laminazione fluviali delle piene del fiume Pescara, in Abruzzo, finanziato con Delibera CIPE 32/2015 nellambito del Piano Stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con altro livello di popolazione esposta al rischio di alluvioni.
Appare evidente – scrive Anac che se un soggetto abbia in precedenza contribuito a verificare un progetto non possa essere oggettivo nel valutare eventuali e successive dispute che dovessero sorgere sul medesimo progetto, come previsto dalle Linee Guida adottate dal MIMS e ribadito dallart. 2, Allegato V.2, del codice (modificato dal d.lgs. 209/2024 – cosiddetto correttivo).
Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che lingegnere incaricato è stato ispettore componente del team che ha svolto lattività di verifica della progettazione in favore della stazione appaltante; in tale qualità ha sottoscritto il rapporto di verifica sulla progettazione poi posta a base di gara, e il rapporto di verifica sulla progettazione svolta dallappaltatore in seguito alle migliorie offerte in gara. In particolare, risulta incaricato dei seguenti settori: Strutture, geotecnica, generale. Insomma, lingegnere in questione ha firmato i rapporti finali di verifica, unitamente agli altri componenti del gruppo incaricati della verifica ed ha quindi assunto la paternità del servizio svolto.
Nel contempo – scrive Anac -, risulta pacifico che tale ingegnere è stato componente del Collegio tecnico del contratto e, in tale qualità, ha contribuito ad adottare alcune determinazioni relative alle riserve iscritte dallappaltatore, ma più in generale, ha partecipato a tutte le sedute del Collegio tecnico fino alle dimissioni del 14.10.2024. Sulla base di tali ultime determinazioni, poi, il committente pubblico e lappaltatore hanno concluso un accordo transattivo, che vede il riconoscimento di un certo importo in favore dellappaltatore.
Fonte: ANAC del 03/02/2025

