Whistleblowing, sanzione di 5.000 euro a Dirigente scolastica per ritorsioni verso un dipendente

Gen 27, 2025

Iscriviti alla Newsletter

Ogni lunedì notizie e approfondimenti dal mondo del public procurement, nella tua casella e-mail.

Iscriviti ora

Whistleblowing, sanzione di 5.000 euro per la Dirigente scolastica per ritorsioni ai danni di un dipendente

Con la delibera n. 587 del 16 dicembre 2024, il Consiglio Anac ha irrogato la sanzione di 5.000 euro nei confronti della Dirigente scolastica di un Istituto superiore di una città capoluogo del Nord Italia per avere, questultima, adottato una ritorsione ai danni di un dipendente dello stesso Istituto.
Più nel dettaglio, la vicenda riguarda un direttore dei servizi generali e amministrativi che, a seguito di una segnalazione effettuata al Referente del Responsabile anticorruzione, ha lamentato di aver subito talune misure pregiudizievoli poste in essere dalla Dirigente scolastica al solo scopo di punirlo per averne contestato loperato, e ha richiesto allAutorità nazionale anticorruzione di accertare la natura ritorsiva di tali iniziative.

Listruttoria, avviata dallAnac, ha portato al riconoscimento della natura discriminatoria del decreto con cui la Dirigente Scolastica aveva conferito lincarico di Direttore amministrativo per lanno scolastico successivo a unaltra dipendente, escludendo il segnalante dalla possibilità di concorrere alla relativa nomina, producendo così effetti negativi, diretti e indiretti, nella sua sfera giuridica.

Tale comportamento della Dirigente è avvenuto in violazione della normativa whistleblowing.
In particolare, la ricostruzione della vicenda ha portato a riconoscere che la Dirigente Scolastica avesse artatamente utilizzato una graduatoria di istituto, predisposta per altre finalità e relativa allanno scolastico precedente, ove il dipendente non era inserito perché entrato nellorganico successivamente, al solo scopo di escludere il lavoratore  poco dopo la presentazione della segnalazione e senza alcuna plausibile motivazione  dal conferimento dellincarico di responsabilità, nonostante ne possedesse i requisiti.

Invero, laddove fosse stata seguita la corretta procedura e, quindi, fossero stati utilizzati i criteri indicati nella contrattazione integrativa nazionale, declinati nellintesa Regionale, il dipendente sarebbe stato prescelto quantomeno rispetto al candidato individuato dalla Dirigente scolastica.

La delibera statuisce che lo iato temporale tra la segnalazione e ladozione del decreto, la scelta di adottare una graduatoria di istituto nella quale il dipendente non era inserito in luogo, ad esempio, della corretta utilizzazione della graduatoria provinciale ove il dipendente era utilmente collocato, nonché il difetto di ulteriori argomentazioni volte a giustificare il mancato conferimento dellincarico al lavoratore disvelano un cattivo uso del potere discrezionale e finiscono per costituire degli indici del carattere ritorsivo della determinazione che non appare motivata da effettive ragioni estranee alla segnalazione.

Gli argomenti difensivi forniti – scrive Anac nella delibera  risultano inconferenti e non dimostrano lesistenza di effettive e concrete ragioni, non connesse alla precedente segnalazione, che giustifichino il mancato conferimento al dipendente dellincarico di direttore dei servizi generali; mancato conferimento che, in base agli atti, continua ad apparire uningiusta e arbitraria reazione del datore di lavoro ad un comportamento legittimo del lavoratore (la presentazione della segnalazione).

Fonte: ANAC del 24/01/2025