Sulla comprova dei requisiti, accertato che FVOE ancora non è a regime, il Tar Campania ribadisce il valore dellautocertificazione dellofferente, evidenziando come anche il legislatore con il correttivo al Codice abbia introdotto il comma 3-bis allart. 99 del d.lgs. n. 36/2023, per lipotesi di suo malfunzionamento.
Questo quanto stabilito da Tar Campania, Napoli, Sez. I, 24/01/2025, n. 624:
3.1.2. Ritenuta per quanto detto linapplicabilità della clausola del disciplinare, il Collegio reputa di poter far cenno al tema della comprova dei requisiti.
La verifica è innestata nella fase intermedia tra la proposta della Commissione di gara e laggiudicazione, ai sensi dellart. 17, co. 5, del d.lgs. n. 36/2023 (Lorgano preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. Lorgano competente a disporre laggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme allinteresse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo allofferente, dispone laggiudicazione, che è immediatamente efficace).
Linnovazione introdotta antepone ad una fase anteriore allaggiudicazione la verifica, che nel sistema previgente era posposta allatto finale, condizionandone lefficacia (art. 32, co. 7, del d.lgs. n. 50/2016: Laggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti).
È posta lesigenza di consultazione del Fascicolo virtuale delloperatore economico – FVOE (art. 24 del d.lgs. n. 36/2023) e di accesso alla piattaforma digitale nazionale dati di cui allarticolo 50-ter del Codice dellamministrazione digitale e alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni (art. 99).
Con provvedimento n. 262 del 20 giugno 2023, si sensi del co. 4 dellart. 24 cit., lANAC ha individuato le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale delloperatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di affidamento e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici; in esso si premette che lutilizzo delle funzionalità del FVOE consente una sostanziale riduzione dei tempi delle verifiche, preordinata al rispetto dei tempi di conclusione delle procedure (all. I.3 del Codice).
Si dà atto, altresì, che attraverso il FVOE le stazioni appaltanti acquisiscono tra laltro le informazioni certificate comprovanti il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dellaffidamento dei contratti pubblici (art. 3.2, lett. a), del citato provvedimento ANAC).
Tuttavia, è riscontrabile che linteroperabilità del sistema non sia stata ancora resa completamente funzionale, osservandosi al proposito che – nelle more di una sua completa attuazione – possa continuarsi ad assumere il valore dellautocertificazione dellofferente, secondo unesigenza non trascurata dal legislatore che, da ultimo, con il correttivo al Codice (d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209) ha introdotto il comma 3-bis allart. 99 del d.lgs. n. 36/2023, per lipotesi di malfunzionamento, consentendo lautodichiarazione dellofferente che attesti il possesso dei requisiti.
Nel caso di specie, va considerato che gli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 consentono, nei rapporti con la P.A., di sostituire alle certificazioni ed atti di notorietà la dichiarazione dellinteressato, con losservanza delle modalità stabilite.
Le disposizioni, dettate da esigenze di semplificazione procedimentale, costituiscono modi ordinari per lallegazione di fatti e circostanze, la cui veridicità è assunta dallinteressato sotto la sua responsabilità, anche penale.
La Pubblica Amministrazione che riceve la dichiarazione non è tenuta a contestarne in ogni caso la veridicità, fatto salvo il potere di controllo, il cui esercizio è doveroso allorché quanto dichiarato si mostri palesemente non corrispondente al vero (Cons. Stato – sez. VII, 11/1/2023 n. 343, precisando che la dichiarazione sostitutiva dellatto di notorietà, senza alcun valore certificativo o probatorio, ha una attitudine probatoria provvisoria e fino a contraria risultanza, volta a consentire – salvo verifica – la più spedita conclusione del procedimento amministrativo).
Premesso che, nella materia degli appalti, le esigenze di speditezza nella definizione del procedimento emergono in modo particolare, nel caso di specie lASL ……. ha assunto la dichiarazione sostitutiva dellausiliaria sul possesso del fatturato medio del triennio, accompagnata dallelenco delle principali forniture effettuate a favore di strutture sanitarie pubbliche (la cui veridicità, come detto, per quanto attiene al fatturato medio nellesercizio 2023, non è dubbia).
Sulla base delle premesse svolte, loperato non può ritenersi censurabile, stante lassunzione della responsabilità anche penale del dichiarante e posto che la doverosità del controllo si pone a fronte di elementi denotanti la palese non corrispondenza al vero di quanto dichiarato (Cons. St., cit.).
Delle suesposte considerazioni, il primo motivo di ricorso va respinto.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 24/01/2025 di Roberto Donati

