Nella valutazione dell’anomalia dell’offerta occorre accertare che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile

Gen 24, 2025

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La formulazione di unofferta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dallesecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile.

Il Consiglio di Stato, nel respingere lappello, conferma come in sede di verifica dellanomalia occorra procedere alla valutazione dellattendibilità e dellaffidabilità dellofferta nel suo complesso.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 23/01/2025, n. 500:

15. Da ultimo si scrutina, come anticipato, il primo motivo di appello, con il quale lappellante ha dedotto lerroneità della sentenza nella parte in cui il Tar ha sottolineato che la verifica dellanomalia dellofferta non è tesa alla ricerca di singole inesattezze, quanto piuttosto alla valutazione dellattendibilità e dellaffidabilità dellofferta nel suo complesso.

Lappellante ha rappresentato come lattenzione posta su singole voci, quali sono quelle attinenti alle opere elettromeccaniche e al calcestruzzo – che pure hanno un peso determinante nelleconomia complessiva dellappalto –, è funzionale a far emergere la complessiva inattendibilità dellofferta avversaria.

15.1. Essendo infondate le specifiche censure mancano i presupposti per valutare la rilevanza delle singole inesattezze sullofferta nel suo complesso, che comunque deve tenere conto del fatto che:

– la verifica di anomalia è espressione di discrezionalità tecnica ed è eseguita dal soggetto per legge competente, cui compete il più ampio margine di apprezzamento, sicché il relativo giudizio è sindacabile in caso di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza;

– la verifica dellanomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dellofferta economica, mirando piuttosto ad accertare la complessiva attendibilità e serietà dellofferta, sulla base di una valutazione che ha natura globale e sintetica (Cons. St., sez. V, 22 febbraio 2024, n. 1776);

– la formulazione di unofferta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rivenienti dallesecuzione futura di un contratto e per contro sufficiente che questa si mostri ex ante ragionevole ed attendibile ( Cons. St., sez. V, 15 settembre 2022 n. 8011).

Nel caso qui in esame la valutazione di anomalia ha tenuto in considerazione i plurimi giustificativi, che contengono 356 schede di analisi dei prezzi, oltre che i preventivi allegati e il dettaglio delle spese generali, dai quali si evince che:

– in via generale xxx ha stimato le spese generali per lesecuzione dellappalto al 10%, pari a euro 3.379.738,76 (e le ha dettagliate da pag. 382 e 396 dei giustificativi, senza che controparte abbia specificamente contestato gli importi), e lutile di impresa al 5%, pari a euro 1.858.856,32, (circostanze che sono state considerate nella valutazione complessiva dellofferta, effettuata in esito alla verifica di anomalia, come si illustrerà infra) e ha quantificato il costo complessivo delle opere in calcestruzzo in euro 4,49 milioni, a fronte di euro 3,9 milioni a base di gara;

– nei giustificativi xxx ha dichiarato di poter fare a meno di parte, di detto utile per fronteggiare eventuali modifiche e/o aumenti del mercato stesso;

– nei giustificativi xxx ha dichiarato, con una prospettiva cautelativa che non è stata censurata da controparte, che ha piena disponibilità e proprietà delle attrezzature e mezzi dopera occorrenti per lesecuzione dei lavori e, Ciò nonostante, ha inserito lo stesso costo orario previsto nelle analisi prezzi poste a base di gara, fatta ad eccezione per alcuni mezzi per il quale è stato allegato il preventivo di noleggio a freddo;

– nella stessa occasione laggiudicatario ha sottolineato la possibilità, della stessa e della consorziata esecutrice yyy, che conosce il territorio, di avere materiali per lesecuzione dellopera a costi relativamente bassi, in quanto gode di rapporti consolidati nel tempo con diversi fornitori.

Dal verbale 14 dicembre 2023 risulta che la stazione appaltante, ha ritenuto congrua lofferta a seguito della valutazione dei giustificativi e di ulteriore documentazione pervenuta per le vie brevi, sulla base della seguente motivazione:

– gli oneri di sicurezza dellimpresa (pari a 312.300,00), lincidenza delle spese generali (poste al 10%) e lutile di impresa (posto al 5%) sono risultati accettabili e coerenti in merito ai valori offerti;

– gli elaborati delle analisi di prezzi dei preventivi e dei giustificativi sono sufficientemente esaustivi;

– ogni singolo giustificativo è stato prodotto nel rispetto della modulistica fornita dalla Regione Toscana e i prezzi offerti risultano costruiti in modo logico e coerente;

– limpresa ha fornito, come richiesto dalla Stazione Appaltante, la lista a 9 colonne compilata secondo le indicazioni del disciplinare di gara, dalla quale si evince il rispetto dei minimi previsti dalle tabelle ministeriali;

– i costi totali della manodopera offerti in sede di gara trovano corrispondenza nella somma risultante dalla tabella fornita dalla ditta (Euro 6.911.817,92).

15.2. La valutazione è quindi evidentemente complessiva e tiene conto di tutto quanto contenuto nei giustificativi e delle spese generali e dellutile dimpresa. Sicché uneventuale superamento delle risultanze della verifica di anomalia avrebbe richiesto uno specifico approfondimento dellinsostenibilità dellofferta anche considerando lutile dimpresa e le spese generali (laddove nel ricorso in appello si accenna allutile una sola volta e in modo generico, con riferimento al costo delladditivo), oltre che le sopra richiamate circostanze (comprese quelle relative alla disponibilità dei mezzi e ai rapporti con i fornitori) che rendono affidabile lofferta.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 23/01/2025 di Roberto Donati