Il Consiglio di Stato, con la sentenza odierna, esplicita in maniera puntuale la questione (e la relativa giurisprudenza) del riparto della giurisdizione in materia di revisione prezzi.
Visti anche i cambiamenti apportati dal correttivo (modifiche allart. 60 del Codice ed inserimento dellallegato II.2-bis) alla disciplina della revisione dei prezzi, la sentenza appare di grande attualità.
Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 22/01/2025, n. 489:
4.3.2.1. La giurisprudenza di questo Consiglio di Stato – pur nella varietà dei casi portati allattenzione del giudice amministrativo – è univoca nellattribuire alla propria giurisdizione le fattispecie di revisione prezzi, purché disciplinate dal ridetto art. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 (al quale peraltro lorientamento giurisprudenziale consolidato attribuisce la portata di delineare un procedimento amministrativo nel cui ambito la posizione del privato si configura come di interesse legittimo: cfr., tra le tante, Cons. Stato, V, 6 settembre 2022, n. 7756; ciò, che, in effetti, non corrisponde sempre al meccanismo revisionale come in concreto previsto nelle clausole di revisione prezzi, quando esistenti nel contratto di appalto). Tuttavia, viene dato conto delleccezione individuata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, escludendone loperatività in ogni situazione nella quale, assumendo esercitato un potere autoritativo, si rinvengono i caratteri tipici della fattispecie normativa del ridetto art. 115 (cfr., per tale impostazione, oltre a Cons. Stato, V, n. 5446/19 cit., anche Cons. Stato, III, 7 luglio 2022, n. 5651 e id., III, 25 luglio 2023, n. 7291).
4.3.3. In definitiva, lanalisi dei casi concreti oggetto delle diverse decisioni induce a ritenere che le oscillazioni della giurisprudenza civile e amministrativa abbiano a fondamento il punto critico dellart. 133, comma 1, lett. e), n. 2 del d.lgs. n. 104 del 2010, costituito dal rinvio fatto dalla norma sul riparto di giurisdizione ad una fattispecie normativa – quella dellart. 115 del d.lgs. n. 163 del 2006 – che è stata variamente applicata dalle stazioni appaltanti (con linserimento nei contratti di clausole di revisione dal contenuto non univoco ovvero con la necessità dellinserzione automatica ex art. 1339 cod. civ., generando quindi le soluzioni differenziate cui, nei casi concreti, è pervenuta la giurisprudenza) e soprattutto che – nellevoluzione della disciplina sostanziale dei pubblici appalti – è da diversi anni venuta meno, sostituita dapprima dallart. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016 (che rimetteva alla discrezionalità della stazione appaltante, in sede di redazione dei documenti di gara, la previsione di clausole di revisione dei prezzi) ed attualmente dallart. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023 (che prevede linserimento obbligatorio di clausole di revisione prezzi, attivabili al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva secondo quanto specificato nella norma di più recente introduzione).
La quaestio iuris sottesa al criterio di riparto della giurisdizione in tema di revisione prezzi consiste allora nella riconducibilità del caso concreto ovvero delluna e/o dellaltra delle dette norme successive alla previsione dellart. 115 del d.lgs. n. 163 del 2005, e quindi anche nellattualità, o meno, del richiamo a questultima disposizione, ai fini del riparto di giurisdizione, contenuto nellart. 133, comma 1, lett. e), n. 2 c.p.a.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 22/01/2025 di Roberto Donati

