La ricorrente lamenta lillegittimità delloperato della stazione appaltante che avrebbe controllato presso la Banca Dati Nazionale per il rilascio delle informazioni Antimafia solo i nominativi relativi al precedente consiglio di amministrazione, senza riferirli anche ai nuovi componenti del CdA, comunicati dallaggiudicataria alla stazione appaltante prima delladozione del provvedimento di aggiudicazione.
T.A.R. Campania, VIII, 07 gennaio 2025, n. 109 ritiene che tale previsione radichi senzaltro un onere per la stazione appaltante che, tuttavia,
non incide sulla legittimità dellaffidamento e dellaggiudicazione che, al più, potrebbero essere compromessi da un eventuale esito negativo degli stessi controlli antimafia, non potendo la legittimità dellaggiudicazione in favore delloperatore economico farsi dipendere dal tempestivo adempimento di un onere rispetto al quale limpresa non ha alcun potere di iniziativa.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/01/2025 di Elvis Cavalleri

