Il caso
La stazione appaltante, nemmeno a seguito di espressa richiesta, ostende allofferente secondo graduato il PEF reso in gara dallaggiudicatario.
Il primo impugna quindi il diniego parziale dellistanza di accesso con riferimento alla mancata esibizione del PEF, il quale è a suo dire indispensabile al fine di apprezzare compiutamente liter istruttorio e motivazionale seguito dallAmministrazione e laffidabilità della proposta affidataria e, quindi, di consentire il pieno sindacato giurisdizionale e la tutela dei diritti e degli interessi della ricorrente, gravemente compromessi dagli atti impugnati.
Le ragioni della stazione appaltante
La stazione appaltante eccepisce la tardività del gravame in quanto proposto oltre il termine di 10 giorni previsto dallart. 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, decorrente dalla comunicazione del diniego parziale del 18.9.2024. Nel merito la SA ha rilevato la mancanza di interesse della ricorrente allacquisizione del PEF anche in considerazione che il documento non aveva formato oggetto di valutazione in sede di gara dal momento che si tratta di un atto non previsto dalla presente procedura.
La decisione
T.A.R. Lombardia, I, 19 dicembre 2024, n. 3728 accoglie il ricorso.
In primo luogo il Collegio ha ritenuto tempestivo il ricorso, in quanto non rilevava la disciplina acceleratoria dello speciale rito sulle decisioni di oscuramento dei documenti per presenza di segreti tecnici o commerciali introdotta dal 36, comma 4, d.lgs. n. 36/2023, bensì quella speciale di cui allart. 116, comma 2, c.p.a., che prevede la proposizione del ricorso, a pena di decadenza, entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza del rigetto dellistanza di accesso.
E ciò in quanto parte ricorrente non aveva inteso reagire contro loscuramento frapposti ad asseriti segreti tecnici o commerciali contenuti nella documentazione della controinteressata. Aveva invece inteso acquisire, in particolare, la documentazione di gara rappresentante dal PEF prodotto dallaggiudicataria che non è stata volutamente trasmessa dalla stazione appaltante che tra laltro non ha neppure frapposto la presenza di segreti tecnici o commerciali.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 19/12/2024 di Elvis Cavalleri

