- Premessa
Con lintroduzione dellart. 27 nel D.Lgs. n. 81/2008 – così come attuato e specificato dal D.M. 18 settembre 2024, n. 132 – il legislatore ha inteso rafforzare il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Tale meccanismo consiste nellattribuzione di un punteggio che, se inferiore a quindici crediti, preclude loperatività nel cantiere e comporta significative conseguenze sanzionatorie.
Tra i punti trattati nella nota dellINL troviamo:
le sanzioni amministrative;
i provvedimenti interdittivi e lallontanamento dal cantiere;
- le verifiche del committente e del responsabile dei lavori.
- Ambito soggettivo e contenuto della patente a crediti
Ai sensi dellart. 27, D.Lgs. n. 81/2008, a decorrere dal 1° ottobre 2024, devono essere in possesso della patente le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui allart. 89, comma 1, lett. a), con lesclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. La patente è assegnata con un punteggio iniziale di 30 crediti, elevabili fino a 100 in ragione di specifici criteri previsti dallart. 4 del D.M. n. 132/2024.
Se la patente scende al di sotto dei 15 crediti, il soggetto non può operare in cantiere. Tale situazione è equiparata allassenza stessa della patente o del documento equivalente per i soggetti comunitari ed extracomunitari, a seconda della normativa applicabile.
2.1 Eccezioni e periodi transitori
- Eccezione nelle more del rilascio: Lart. 27, comma 2, ultimo periodo, consente lo svolgimento delle attività nelle more del rilascio della patente, salvo diversa comunicazione da parte dellIspettorato nazionale del lavoro (INL).
- Periodo transitorio (23 settembre 2024 – 31 ottobre 2024): Come indicato nella circolare n. 4/2024, è ammessa loperatività in cantiere sulla base di unautocertificazione trasmessa via PEC, in attesa del rilascio della patente.
- Completamento di lavori già avviati: Il comma 10 dellart. 27 prevede inoltre che, qualora la patente scenda sotto i 15 crediti durante lesecuzione di un appalto o subappalto già in corso, ma con lavori eseguiti per oltre il 30% del valore contrattuale, sia consentito portare a termine tali attività. È tuttavia onere dellimpresa o del lavoratore autonomo provare il superamento di tale soglia. Questa eccezione non opera per i soggetti del tutto privi di patente o che non abbiano presentato la relativa istanza di rilascio.
- Il regime sanzionatorio
Lart. 27, comma 11, introduce una sanzione amministrativa per chi operi in cantiere:
- Senza patente o documento equivalente;
- Con patente a crediti inferiore a 15 punti.
La sanzione è pari al 10% del valore dei lavori (al netto dellIVA) e, comunque, non inferiore a 6.000 euro. Non è prevista la procedura di diffida di cui allart. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008. In assenza di un valore contrattuale formalizzato, la sanzione si applica in misura minima pari a 6.000 euro.
3.1 Modalità di calcolo e accertamento
Per la quantificazione della sanzione si fa riferimento al singolo contratto (o capitolato/preventivo) sottoscritto dal trasgressore.
Gli organi di vigilanza potranno richiedere esibizione di contratti o preventivi ai sensi dellart. 4 della L. n. 628/1961, tanto allimpresa o al lavoratore autonomo quanto al committente.
In caso di assenza di un valore contrattuale espresso, si applica la soglia minima di 6.000 euro. Successivamente allindividuazione del valore di riferimento, la sanzione è determinata secondo lart. 16 della L. n. 689/1981. Lordinanza-ingiunzione è emessa dallIspettorato del lavoro territorialmente competente.
3.2 Organi competenti allaccertamento e destinazione degli importi
Tutti gli organi di vigilanza di cui allart. 13 del D.Lgs. n. 81/2008 possono accertare le violazioni ed irrogare la sanzione. Le somme introitate sono destinate al bilancio dellIspettorato nazionale del lavoro, per finanziare limplementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e allaggiornamento della patente.
- Misure interdittive e allontanamento dal cantiere
Oltre alla sanzione pecuniaria, il comma 11 dellart. 27 prevede lesclusione, per sei mesi, dai lavori pubblici disciplinati dal D.Lgs. n. 36/2023. A tal fine, lINL deve informare ANAC e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ladozione del provvedimento interdittivo.
Il personale ispettivo, in presenza di soggetti operanti senza patente o con patente inferiore a 15 crediti, deve procedere allallontanamento immediato dal cantiere, ai sensi dellart. 650 c.p., informando il trasgressore dellimpossibilità di operare in qualunque cantiere temporaneo o mobile in tali condizioni.
- Obblighi del committente e del responsabile dei lavori
Lart. 90, comma 9, lett. b-bis), D.Lgs. n. 81/2008, impone al committente o al responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a crediti (o documento equivalente o attestazione SOA) per le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, anche in subappalto.
- Affidamento a soggetto privo di patente/attestazione SOA: Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 a 2.562,91 (con diffida ex art. 301-bis).
- Affidamento a soggetto con patente sotto i 15 crediti: Trova analoga sanzione se, al momento dellaffidamento, limpresa o il lavoratore autonomo erano già sotto la soglia dei 15 crediti.
- Patente che si riduce sotto i 15 crediti in corso dopera: In tal caso, non si applica la sanzione al committente o responsabile dei lavori, ma resta la responsabilità per limpresa o il lavoratore autonomo ai sensi del comma 11 dellart. 27.
La sanzione nei confronti del committente o del responsabile dei lavori è applicabile unicamente ai lavori affidati dopo il 1° ottobre 2024, data di entrata in vigore dellobbligo del possesso della patente.
- Sospensione e revoca della patente
Le disposizioni prevedono anche la possibilità di sospensione o revoca della patente a crediti, in esito alle istruttorie effettuate dagli organi competenti. La modulistica relativa alla sospensione, allarchiviazione e alla revoca è in corso di aggiornamento. Ulteriori istruzioni potranno essere fornite successivamente, tenendo conto delle problematiche operative che dovessero emergere nei primi mesi di applicazione.
- Conclusioni
Il nuovo sistema della patente a crediti costituisce un significativo passo in avanti nella qualificazione e responsabilizzazione degli operatori nei cantieri temporanei o mobili.
Il regime sanzionatorio previsto dallart. 27 del D.Lgs. n. 81/2008, affiancato dalle indicazioni fornite dal D.M. n. 132/2024, mira a garantire un livello più elevato di sicurezza e qualità del lavoro, penalizzando chi operi privo dei requisiti minimi di professionalità e qualificazione. In tale contesto, la collaborazione tra imprese, lavoratori autonomi, committenti, responsabili dei lavori e organi di vigilanza risulta essenziale per leffettiva efficacia del sistema sanzionatorio e dellintero meccanismo di accreditamento professionale.
A cura della Redazione di TuttoGarePA del 20/12/2024

