Il paradosso dello scorporo della manodopera: per la prima volta nella storia è l’aggiudicatario ad impugnare l’aggiudicazione…

Dic 16, 2024

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Il disastro normativo dellart. 41 c. 14 vince il Guinness dei primati stabilendo un nuovo record: per la prima volta nella storia è laggiudicatario ad impugnare laggiudicazione disposta a suo favore!

Il bando di gara

Queste le previsioni del bando di gara:

Limporto complessivo dellappalto, IVA esclusa, è pari a € 1.155.848,38

Limporto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 175.773,29

Limporto a base di gara è pari a € 980.075,09 IVA esclusa e comprende i costi della manodopera che la S.A. ha stimato in € 470.022,22.

Ai sensi dellart. 41 comma 14 del Codice i costi della manodopera non sono soggetti a ribasso.

LO.E. nella formulazione del proprio ribasso di gara dovrà tener conto dellammontare dei costi della manodopera dichiarati nellambito dellofferta economica. Eventuali riduzioni del costo della manodopera proposto dalloperatore economico nellofferta saranno successivamente oggetto di verifica..

Laggiudicataria presentava unofferta economica, indicando un ribasso percentuale sullimporto a base di gara pari al 28,713%, nonché € 470.760,000 per costo della manodopera, € 5.800,000 per oneri aziendali interni oltre € 175.773,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Con il provvedimento impugnato la stazione appaltante ha disposto laggiudicazione definitiva in favore della ricorrente per limporto complessivo di aggiudicazione pari a € 874.439,42 oltre Iva di cui € 698.666,13 per lavori a base dasta al netto del ribasso offerto pari al 28.713%, nonché € 175.773,29 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, precisando, inoltre, che Lo.e ha dichiarato, altresì: – € 470.760,000 per costo della manodopera – € 5.800,000 per oneri aziendali interni.

Il giudizio

Avverso laggiudicazione disposta in suo favore, ma alle condizioni economiche sopra indicate, laggiudicataria ha impugnato laggiudicazione, per avere la stazione appaltante errato nel determinare limporto contrattuale di aggiudicazione, avendo incluso i costi della manodopera nellambito degli oneri ribassabili, nonostante lespresso divieto sancito dalla disciplina di riferimento invocata in ricorso e alla quale loperatore si sarebbe attenuto nel formulare la propria offerta.

Scorporando i costi della manodopera il ribasso offerto, per come inteso dallaggiudicatario, era inferiore di circa 135.000 euro rispetto a quello inteso dalla stazione appaltante.

T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 13 dicembre 2024, n. 759 accoglie il ricorso.

Dopo aver richiamato la recente pronuncia del Consiglio di Stato sez. V n. 9255/2024 il Collegio ha ritenuto che, richiamando espressamente la lex specialis di gara lart. 41 comma 14 del d.lgs., n. 36 del 2023 nella sua interezza, non era escluso che gli operatori economici potessero indicare un importo della manodopera in ribasso rispetto a quello individuato dalla stazione appaltante, ma detto ribasso doveva evincersi dal modello dellofferta economica.

Il Collegio prosegue quindi nel sodalizio con la tesi del ribasso indiretto dei costi della manodopera (cfr. questo articolo).

Secondo il Collegio, in conclusione, Limporto ribassabile (ovvero limporto a cui andava applicato il ribasso percentuale offerto dalle imprese concorrenti) era pari alla somma del costo dei lavori, al netto dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza.

Altro appalto PNRR (cfr. anche questo) disturbato da una norma davvero incredibile…

A cura di giurisprudenzappalti.it del 13/12/2024 di Elvis Cavalleri