Appalti integrati, la scadenza per le offerte deve garantire tempi congrui ai concorrenti

Dic 16, 2024

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Appalti integrati, la scadenza per le offerte deve garantire tempi congrui ai concorrenti. Affidamento per un impianto di compostaggio in Sicilia: per i servizi di ausilio alla progettazione vale il principio di rotazione degli affidamenti. Illegittimo avvalersi di tecnici che hanno in precedenza ricevuto incarichi nello stesso progetto

In una procedura di appalto integrato, anche in condizioni di urgenza, i termini fissati per la ricezione delle offerte non possono essere ristretti al punto tale da arrivare a determinare una lesione della concorrenza, tenendo in considerazione la complessità delle prestazioni oggetto del contratto e il tempo utile per preparare lofferta rispetto a quanto richiesto.

Loccasione per ribadire il necessario rispetto dei canoni di proporzionalità, nella fissazione della scadenza per la presentazione delle proposte, è arrivata da unattività di vigilanza svolta dallAnac sul caso di un affidamento per la progettazione e la realizzazione di un impianto di compostaggio nel territorio del Comune siciliano di Ravanusa (Agrigento), segnalato da Ance Sicilia lamentando alcune anomalie. Lanalisi svolta sulla storia amministrativa dellappalto, per la realizzazione di un intervento che compariva tra quelli previsti con i cosiddetti Patti per il Sud, ha portato allapprovazione da parte del Consiglio dellAutorità della delibera n. 551 del 20 novembre 2024, con la quale vengono poste in rilievo diverse irregolarità e incongruità rispetto alle previsioni normative.

Si tratta di unarticolata vicenda che, tra rimandi, silenzi e riavvii della procedura, ha riguardato anche la Regione Siciliana (e in particolare il Dipartimento dellAcqua e dei Rifiuti) e la Società Per La Regolamentazione Del Servizio Di Gestione Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia Est, i cui soci sono i Comuni della ex Provincia di Agrigento. In generale, tutte le procedure si sono svolte senza alcuna certezza di assegnazione del contributo: il Dipartimento dellAcque e dei Rifiuti della Regione Siciliana, che avrebbe dovuto provvedere allimpegno dei finanziamenti e assentire allavvio dellintervento, si è adoperato solo dopo i solleciti dellAnac durante listruttoria, mentre in precedenza, si legge nella delibera, è apparso inerte non attivandosi adeguatamente per la corretta e pronta realizzazione dellopera anche con leventuale attivazione dei poteri sostitutivi.

La Società di gestione del Servizio Rifiuti era loriginaria destinataria delle risorse di oltre 19 milioni di euro per la realizzazione dellimpianto di produzione di compost da rifiuti urbani, finanziate da fondi Fsc (Fondo per lo sviluppo e la coesione) 2014-2020 e, conseguentemente (secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 152/2021), con la possibilità di applicare le semplificazioni previste per le opere Pnrr (come fissate nel decreto-legge n. 77/2021). Era quindi possibile, nel caso specifico, porre a base di gara il progetto di fattibilità tecnica economica di tipo preliminare. È stata infatti indetta dal Comune siciliano una procedura aperta per affidamento tramite appalto integrato, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, da aggiudicare con procedura accelerata, a cui ha partecipato un solo concorrente. Evenienza, questultima, per la quale non si può escludere che leccessiva limitatezza dei termini (meno di un mese dalla pubblicazione del bando di gara) abbia di fatto comportato una restrizione della concorrenza, si legge nella delibera: in questo senso la stazione appaltante non ha tenuto in adeguato conto la particolare onerosità per gli operatori economici dovuta al considerevole aggravio degli ordinari tempi necessari per la formulazione dellofferta, perché nel caso in esame di appalto integrato su progetto di fattibilità tecnica economica ex d.lgs n. 50/2016, di livello preliminare dunque, è previsto che i concorrenti presentino già in sede di gara un progetto definitivo dellintervento.

La delibera Anac censura anche il fatto che, in contrasto con il dl Semplificazioni n. 77/2021, non sia stato però previsto un corrispettivo per tale progetto definitivo acquisito in sede di gara, violando il principio di adeguata remunerazione delle prestazioni. In un appalto integrato poi – che prevede la redazione di un progetto esecutivo oltre alla realizzazione dei lavori – il compenso per tale attività di progettazione esecutiva va inserito nellimporto dellappalto, e così non è stato nel caso in questione.

Listruttoria sulla procedura esaminata ha permesso anche di ricordare che, a differenza di quanto rilevato, su questo tipo di appalto integrato, sempre in accordo al dl n. 77/2021, va convocata la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnica economica. In generale, non è legittimo rimandare al periodo successivo alla gara dappalto lacquisizione di pareri e nulla osta rilasciati dagli enti competenti, probanti per la realizzazione delle opere: Tali pareri, infatti, potrebbero condizionare la realizzabilità stessa dellopera, ovvero comportare la necessità di apportare modifiche sostanziali al progetto nei successivi livelli progettuali, con conseguente possibile vulnus alla concorrenza. Per il caso specifico, in particolare, lopera avrebbe dovuto essere sottoposta a screening ambientale prima delleffettuazione della gara.

Il Comune ha agito come stazione appaltante, per lintervento di realizzazione dellimpianto di compostaggio, sulla base di una convenzione con la Società Per La Regolamentazione Del Servizio Di Gestione Rifiuti A.T.O. N.4 Agrigento Provincia Est, che precedentemente aveva prodotto un progetto esecutivo per un impianto di trattamento dei rifiuti organici a digestione anaerobica, avvalendosi del supporto di professionisti esterni. E per questo aveva poi chiesto a più riprese un ristoro per quanto speso. La Società, con distorta interpretazione dei principi del Codice e delle stesse Linee Guida dellAnac, aveva affidato questa attività di supporto nella progettazione allo stesso operatore che anni addietro aveva già svolto il medesimo incarico per un primo progetto, che allepoca prevedeva la digestione aerobica dei rifiuti. Peraltro, era stato anche previsto in modo erroneo un corrispettivo per il supporto esterno valutato come se si trattasse di progettazione definitiva. Per le attività meramente strumentali alla progettazione, ricorda la delibera, non può essere fatto valere il principio di continuità avvalendosi dello stesso progettista. Non è ammissibile, quindi, affidare su tale presupposto il servizio di ausilio tecnico a professionisti già incaricati in precedenza.

Fonte: ANAC del 13/12/2024