Nellambito di una procedura di gara per laffidamento di una concessione demaniale, a fronte di una richiesta di soccorso istruttorio, la ricorrente si è attivata al fine di ottemperare alla richiesta dellAmministrazione, provvedendo allinvio della documentazione con PEC, ma di aver, tuttavia, spedito la stessa ad un indirizzo di posta elettronica certificata non corrispondente a quello dellAmministrazione (protocollo.autportta@postacert.it invece di protocollo.autportta@postecert.it), senza avvedersi dellerrore commesso.
Di conseguenza lAmministrazione, rilevata la mancata ricezione della documentazione e delle informazioni richieste, comunicava alla ricorrente limprocedibilità della domanda di concessione dalla stessa presentata.
La ricorrente lamenta che lAmministrazione avrebbe dovuto accogliere la richiesta di riesame in quanto, da una parte, la mancata ricezione della PEC spedita a riscontro della nota del 15 aprile 2024 era da ritenersi imputabile ad un mero errore materiale, sicché se ne sarebbe dovuta consentire lemendazione.
T.A.R. Puglia, Lecce, I, 28 novembre 2024, n. 1321 respinge il ricorso.
Secondo il Collegio un siffatto errore, alla luce della sua concreta connotazione, non può, tuttavia, ritenersi scusabile, ma è da imputarsi piuttosto alla negligenza della ricorrente medesima che per altro poteva essere evitato con un controllo di semplice ed immediata esecuzione mediante lesame delle ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema di posta certificata. Ed invero, se parte ricorrente avesse provveduto a tali verifiche, avrebbe potuto agevolmente procedere ad un nuovo invio nei termini indicati nellAmministrazione (in scadenza al giorno successivo a quello dellinvio errato), da ciò discendendo, come si è premesso, limputabilità dellerrore a negligenza e la sua non scusabilità.
Non vorremmo essere nei panni del soggetto che ha errato a digitare lindirizzo PEC…
A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/11/2024 di Elvis Cavalleri

