Con riferimento alla disciplina della patente a crediti, lIspettorato Nazionale del Lavoro, nella circolare n. 4 del 23 settembre 2024, ha stabilito che possono accedere alle informazioni contenute nella patente, secondo le modalità che saranno successivamente indicate, i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavorati per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui allart. 51, comma 1-bis del D.lgs. 81/2008, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e i soggetti che intendono affidare lavori o servizi ad imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Aggiunge, inoltre, lIspettorato che si tratta in ogni caso di una funzionalità che sarà oggetto di integrazione in fase di sviluppo del portale.
Per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni contenute nella patente, si precisa che queste saranno regolate con provvedimento dellIspettorato nazionale del lavoro, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Dal canto suo, ANCE, attraverso una recente circolare del 13 novembre 2024, ha fornito ai propri soci gli schemi di clausole contrattuali finalizzati a garantire la verifica del possesso della patente a crediti.
La ratio sarebbe quella di tutelare committenti, imprese affidatarie e subappaltatrici, anche in assenza di una sezione nel portale INL attualmente operativo.
Ai sensi dellarticolo 90, comma 9, lettera b-bis), D.Lgs. n. 81/2008 (TUSL), il committente o il responsabile dei lavori ha il dovere di verificare che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi siano in possesso della patente a crediti con almeno 15 crediti, prima dellinizio dei lavori.
Prima dellinizio dei lavori, il committente (o il responsabile dei lavori se nominato/delegato) deve controllare la documentazione delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi, verificando che abbiano una patente valida e con il punteggio minimo richiesto o dellattestato di qualificazione SOA di almeno terza categoria.
Nel caso di imprese non soggette allobbligo della patente, come quelle che forniscono mere forniture o prestazioni intellettuali, il committente/responsabile dei lavori acquisisce la evidenza documentale di tali circostanze che esentano dallobbligo di cui sopra
Il D.M. n. 132 del 18 settembre 2024 affida proprio allINL il compito di implementare un Portale che consenta ai soggetti coinvolti (committenti e imprese affidatarie) di verificare lo stato della patente delle imprese con cui collaborano.
Tuttavia, attualmente, non è ancora attiva la Sezione del Portale che consentirà ai soggetti individuati dal Decreto Ministeriale, tra cui committenti e imprese affidatarie, di accedere alle informazioni relative alla patente delle imprese affidatarie e subappaltatrici.
Si ribadisce, da ultimo, che non sono ancora state definite in modo dettagliato le condizioni e le modalità di accesso e consultazione di tali dati.
Pertanto, si resta in attesa di ulteriori aggiornamenti sul tema.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 25/11/2024

