Art. 106 vecchio Codice: è costituzionalmente legittimo nella misura in cui prevede una revisione prezzi “discrezionale”?

Nov 19, 2024

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Lappellante ripropone la questione di legittimità costituzionale dellart. 106, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50 del 2016 per contrasto con lart. 3 e con lart. 41 della Costituzione, poiché, lasciando alla discrezionalità delle stazioni appaltanti di consentire o meno la revisione prezzi in corso di esecuzione, si sarebbe generata una situazione di svantaggio ingiustificata per gli aggiudicatari nel periodo compreso tra il 2016 (data di entrata in vigore del previgente Codice dei contratti pubblici) e il 2022 (data di entrata in vigore dellart. 29 del d.l. n. 4 del 2022, seguito dallart. 60 del d.lgs. n. 36 del 2023).

Tale situazione di incertezza e di diseguaglianza tra operatori economici sarebbe contraria anche allart. 41 della Costituzione in tema di libertà delliniziativa economica poiché pone limprenditore in una posizione di netto svantaggio rispetto allamministrazione ed ai competitors, con un rischio anche per la collettività consistente nellesecuzione di prestazioni di scarso livello per evitare di sopportare perdite ingenti.

Secondo Cons. Stato, V, 18 novembre 2024, n. 9212 La questione di legittimità costituzionale così come posta dallappellante, in riferimento allart. 106 del d.lgs. n. 50 del 2016, non merita di essere sottoposta allesame della Corte Costituzionale, dato che attiene allo spazio di discrezionalità del legislatore, riguardo alla disciplina delle modifiche contrattuali che il Codice previgente conteneva, in termini di piena compatibilità, come detto, col diritto euro-unitario di tutela della concorrenza, nonché di coerenza con la finalità di contenimento della spesa pubblica.

Daltronde, anche nel caso della mancata previsione di clausole di revisione dei prezzi, e con specifico riguardo alle sopravvenienze straordinarie e imprevedibili, che comportino aumenti esorbitanti dei costi, loperatore economico non è sprovvisto di tutela giurisdizionale, potendo esperire il rimedio civilistico dellart. 1467 cod. civ. Quanto alla possibile contrarietà allinteresse pubblico dellinterruzione delle forniture in corso di rapporto che ne seguirebbe, la relativa valutazione non potrebbe che essere rimessa allamministrazione appaltante, cui lo stesso art. 1467 cod. civ. consente di evitarla offrendo di modificare equamente le condizioni del rapporto (comma 3).

A cura di giurisprudenzappalti.it del 18/11/2024 di Elvis Cavalleri