Con lennesima pronuncia in tema di ribasso dei costi della manodopera – la n. 673 del 14 ottobre 2024 – il Tar Liguria si è discostato dallinterpretazione fornita dallAutorità Nazionale Anticorruzione ANAC), dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché da parte della giurisprudenza prevalente, in merito alla corretta applicazione dellart. 41, comma 14, del Decreto Legislativo n.36/2023.
Nello specifico, la disposizione in oggetto stabilisce che I costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dallimporto assoggettato al ribasso, con la possibilità per loperatore economico di confermare i costi della manodopera indicati dalla stazione appaltante, ovvero di applicare un ribasso, giustificandolo con una gestione aziendale efficiente.
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A cura della Redazione di TuttoGare PA del 18/11/2024

