Un raggruppamento temporaneo viene escluso da una procedura di gara finanziata con fondi PNRR in quanto una mandante ha trasmesso una domanda di partecipazione nella quale la dichiarazione dimpegno in relazione alloccupazione giovanile e alloccupazione femminile ex art. 47 del decreto legge n. 77/2021 era stata barrata/cancellata.
Nel censurare lesclusione, la ricorrente tra laltro ne evidenzia lillegittimità alla luce dellart. 68, co. 9, del codice dei contratti pubblici, ai sensi del quale lofferta degli operatori economici raggruppati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante. Ciò, in tesi, avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante a ritenere lassunzione dellimpegno in parola sufficiente per assicurare il rispetto delle quote occupazionali previste dalla lex specialis.
T.A.R. Toscana, I, 07 novembre 2024, n. 1257, oltre a ribadire che le omissioni in punto di impegno a garantire le quote rosa e giovanili non siano suscettibili di soccorso istruttorio, respinge la censura.
Secondo il collegio il regime della solidarietà contenuto nellart. 68, co. 9, del codice dei contratti pubblici, però, non può essere utilmente invocato per ammettere che uno o alcuni dei componenti del raggruppamento temporaneo di imprese possano sottrarsi allassunzione dellimpegno di cui allart. 47, co. 4, del decreto legge n. 77/2021.
Infatti, il meccanismo della solidarietà opera sul piano, tutto privatistico, dellesigenza di rafforzare il diritto del creditore nella fase di attuazione del negozio, facilitando lesazione del suo credito, potendo egli costringere alladempimento dellintera prestazione uno qualunque dei condebitori solidali.
Trattandosi di un istituto destinato ad operare nella fase esecutiva del rapporto obbligatorio, esso non può essere utilmente invocato quando manchi, come nel caso di specie, lassunzione dello specifico obbligo da parte di uno dei debitori: per effetto della mandante di impegnarsi alla garanzia delle quote occupazionali, non può configurarsi in capo agli altri componenti del raggruppamento un obbligo solidale tale da comprendere anche le quote che, nel raggruppamento, avrebbero dovuto essere garantite in forza della partecipazione di detta mandante.
Ad ogni modo, mentre la solidarietà di cui allart. 68, co. 9, del codice dei contratti pubblici serve ad agevolare la stazione appaltante nel conseguimento della prestazione consistente nellesecuzione dei lavori, del servizio o della fornitura dedotti in contratto, limpegno di cui allart. 47, co. 4, del decreto legge n. 77/2021 non ha nellamministrazione aggiudicatrice il soggetto direttamente interessato alla sua assunzione ed alla sua osservanza, assolvendo tale impegno ad una finalità di interesse generale, che il legislatore ha esplicitamente indicato nella promozione, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC, delle pari opportunità, generazionali e di genere, dellinclusione lavorativa delle persone disabili e, ancor più specificamente, delloccupazione giovanile e di quella femminile (art. 47, co. 1).
A fronte delle finalità dichiarate dal legislatore, ipotizzare loperatività del meccanismo della solidarietà di cui agli artt. 1292 e ss. cod. civ. rischierebbe di rendere meno certo il raggiungimento degli obiettivi promozionali perseguiti dal legislatore, giacché così facendo si dovrebbe finire per ammettere la sufficienza dellimpegno assunto anche da uno solo dei componenti del raggruppamento, sebbene in ipotesi chiamato ad eseguire le prestazioni di minor valore economico o a più basso tasso di specializzazione, o comunque si innescherebbero perniciosi fenomeni di deep pocket, per cui la promozione delle pari opportunità e delloccupazione giovanile e femminile graverebbe su uno o alcuni soltanto dei partecipanti ai raggruppamenti e stenterebbe a diffondersi come pratica generalizzata nelle scelte imprenditoriali, secondo le intenzioni del legislatore.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 07/11/2024 di Elvis Cavalleri

