Nel fissare il valore dellappalto vanno indicate tutte le voci di spesa
Nella predisposizione degli atti di gara, la stazione appaltante deve indicare tutti gli elementi che contribuiscono a inquadrare la prestazione richiesta e le sue modalità esecutive, nonché tutte le voci di spesa, cosa che serve anche per consentire ai potenziali concorrenti di effettuare le valutazioni necessarie al fine di formulare unofferta consapevole, remunerativa e libera, alla pari fra loro.
E quanto ha chiarito lAnac con Atto a firma del Presidente fasc. 1643/2024, approvato dal Consiglio dellAutorità il 9 ottobre 2024.
Intervenendo a riguardo di una procedura aperta per laffidamento di servizi di assistenza socio-sanitaria alla persona per complessivi otto milioni e 700.000 euro da parte dellIpab Luigi Mariutto di Mirano, in provincia di Venezia, nella quale la stazione appaltante aveva previsto una base dasta costituita esclusivamente dai costi della manodopera sui quali effettuare il ribasso, lAutorità ha sottolineato che le carenze riscontrate nei documenti di gara possano aver determinato oltre che una scarsa remuneratività dellappalto, in violazione del principio del risultato, anche un indebito vantaggio competitivo per il precedente gestore del servizio il quale, in virtù dellesecuzione del precedente affidamento, è in possesso di maggiori informazioni utili per la formulazione dellofferta, con potenziali effetti distorsivi della concorrenza, in violazione del principio di accesso al mercato, declinato nei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione.
E stato rilevato come i documenti di gara, nel loro complesso, risultassero privi degli importanti elementi utili a consentire agli operatori economici di effettuare una completa e adeguata analisi delle prestazioni poste in gara, nonché le valutazioni di convenienza tecnica ed economica a fini della partecipazione alla medesima e della formulazione di unofferta seria, attendibile e consapevole.
Non risultava infatti essere stata predisposta una compiuta e completa progettazione.
Dalle verifiche effettuate è emerso come lIpab abbia tralasciato di considerare tutte le altre voci che, oltre ai costi della manodopera, contribuiscono alla corretta determinazione dellimporto a base dasta, quali ad esempio le spese generali, lutile di impresa e gli eventuali costi per i materiali e le attrezzature previsti dal Capitolato a carico dellappaltatore.
La giurisprudenza ha chiarito che gli appalti pubblici devono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, in quanto le acquisizioni in perdita porterebbero inevitabilmente gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso. È stato quindi rilevato come la scelta dellIPAB di determinare limporto a base di gara esclusivamente in base al costo della manodopera, oltre a poter compromettere la partecipazione alla procedura, avrebbe potuto incidere negativamente e pregiudicare anche la corretta esecuzione del servizio.
Inoltre, dalla documentazione di gara richiamata nella decisione a contrarre non era possibile rinvenire le motivazioni poste a base delliter logico seguito dallIPAB ai fini della determinazione dellimporto a base di gara, né il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per lacquisizione dei servizi. Nellistruttoria era stato rilevato, inoltre, come la disciplina della fatturazione e dei pagamenti nel capitolato dellaffidamento risultasse piuttosto lacunosa.
In primo luogo – scrive Anac non è chiaramente specificato se il servizio è remunerato a canone fisso o in base alle ore effettivamente erogate, e non risulta indicata la periodicità della fatturazione. Inoltre, i pagamenti non apparivano subordinati allemissione da parte dei competenti soggetti dellAmministrazione di attestazioni di regolare esecuzione/conformità o atti equivalenti, idonei ad attestare lesatto adempimento di tutte le obbligazioni previste nel contratto, sia sotto laspetto quantitativo che qualitativo.
Risultava infatti che nei documenti di gara non era stata disciplinata in maniera esaustiva la disciplina dei controlli in corso di esecuzione. La mancata previsione di una compiuta disciplina delle modalità dei controlli in corso di esecuzione da parte della stazione appaltante aggiunge Anac può pregiudicare unefficace ed esaustiva attività di verifica e controllo sulladempimento delle obbligazioni assunte dallappaltatore, assicurando che il servizio venga erogato in piena conformità ai termini ed alle condizioni previste dal contratto e dal Capitolato, in particolare per quanto riguarda gli aspetti qualitativi del servizio. Occorre in tal senso ribadire lassoluta centralità della fase di esecuzione degli appalti di servizi, in quanto in essa si concretizzano le aspettative programmate nelle fasi di progettazione ed affidamento e si traduce la cura dellinteresse pubblico sotteso allindizione della gara. Ciò può avvenire se lappaltatore selezionato adempie correttamente alle obbligazioni assunte eseguendo lappalto a regola darte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni stabiliti dal contratto e dal Capitolato. A questo può aggiungersi che la regolare esecuzione del servizio, oltre che dal prezzo di aggiudicazione costituito esclusivamente dal ribasso sul costo del lavoro, potrebbe essere compromessa anche dalla carenza di specifiche previsioni in merito ai controlli da effettuarsi a cura della stazione appaltante in corso di esecuzione.
Fonte: ANAC del 22/10/2024

