APPROFONDIMENTO: L’OBBLIGO DI SPECIFICARE IL COSTO DELLA MANODOPERA È PREVISTO ANCHE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI

Ott 1, 2024

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Con il parere di precontenzioso n. 396 del 30 luglio 2024, lAutorità nazionale anticorruzione ha chiarito che qualora laffidamento dellappalto avvenga senza una procedura di gara, resta fermo lobbligo delloperatore economico di indicare il costo della manodopera nella propria offerta ex art. 108, co. 9 del D.lgs. 36/2023. In caso contrario, dunque, la stazione appaltante deve escluderlo dallaffidamento, in modo da non violare la disciplina di settore.

Si precisa che, ai sensi dellart. 108, co. 9 del Codice appalti è previsto che Nellofferta economica loperatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per ladempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Tale previsione secondo lorientamento consolidato della giurisprudenza determina che lindicazione separata dei costi aziendali della sicurezza e della manodopera è funzionale alla salvaguardia di interessi di rilevanza superindividuale, tra cui la tutela delloccupazione e delle condizioni di lavoro, e, con riferimento specifico allo svolgimento della gara, mira, da una parte, a consentire al partecipante la possibilità di formulare unofferta consapevole con riferimento a tali significative voci di costo, e, dallaltra, a permettere alla stazione appaltante di procedere alla verifica della congruità del costo del lavoro (cfr. TAR Lazio sez. II bis, sentenza n. 3422 del 28.2.2023).

Pertanto, in funzione di ciò Lart. 108, comma 9, d.lgs. n. 36 del 2023 prevede espressamente che nelle offerte economiche presentate per laggiudicazione di pubblici appalti loperatore economico concorrente è tenuto ad indicare, sotto espressa comminatoria di esclusione dal procedimento selettivo, i costi della manodopera, con la conseguenza che lomessa specifica indicazione dei costi della manodopera nellofferta economica determina lobbligo della stazione appaltante di escludere lofferente dalla gara, trattandosi di una ipotesi di esclusione espressamente prefigurata e quindi coerente con il principio di tassatività delle cause di esclusione degli operatori economici (cfr. TAR Calabria – Catanzaro, sez. II, sentenza n. 665 del 22.4.2024).

Occorre rilevare che se, da una parte, il previgente art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016 espressamente scartava lobbligo dellindicazione dei costi della manodopera per gli affidamenti diretti ex art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, daltra parte, tale onere di indicazione dei costi da parte delloperatore economico non risulta, invece, espressamente escluso, né dallart. 108 del d.lgs. 36/2023, né invero da altre previsioni del Codice.

Nonostante le evidenti esigenze di semplificazione tipiche dellaffidamento diretto, lANAC evidenzia che, con riferimento alla ratio di tutela delle condizioni di lavoro cui mira lobbligo di indicazione dei costi di manodopera, tale circostanza si intende applicabile a tutte le procedure disciplinare dal Codice, non espressamente escluse.

Ne deriva, dunque, che la carenza della indicazione dei costi della manodopera anche in caso di affidamenti diretti ex art. 50, co. 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 determina lapplicabilità della sanzione espulsiva dalla gara da parte della stazione appaltante.

A cura della Redazione di TuttoGare PA del 01/10/2024