Errore materiale e diligenza dell’operatore economico

Set 26, 2024

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Il Consiglio di Stato, nel respingere lappello, ribadisce la giurisprudenza su cosa sia da intendersi per errore materiale e, contemporaneamente, sottolinea come i principi generali della immodificabilità e della non ambiguità dellofferta debbano essere coniugati con il principio di autoresponsabilità dei concorrenti.

Questo quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 25/09/2024, n. 7798:

Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di settore, lerrore materiale in cui è incorso loperatore economico nella compilazione dellofferta tecnica è emendabile quando, nel contesto dellofferta, esso è riconoscibile come tale dalla stazione appaltante perché non sussistono dubbi circa la volontà del concorrente, e lo stesso può essere rettificato senza ricorrere a fonti esterne allofferta.

In particolare, è stato chiarito che lerrore materiale che non inficia lofferta del concorrente deve sostanziarsi in un mero refuso materiale riconoscibileictu oculi dalla lettura del documento dellofferta; la sua correzione deve a sua volta consistere nella mera riconduzione della volontà (erroneamente) espressa e quella, diversa, inespressa ma chiaramente desumibile dal documento, pena linammissibile manipolazione o variazione postuma dei contenuti dellofferta, con violazione del principio della par condicio dei concorrenti (Cons. Stato, sez. V, n. 5344 del 2022; id. n. 2592 del 2022; id. 5638 del 2021).

Inoltre, come sopra si è specificato, loperazione di correzione dellerrore materiale deve fondarsi su elementi significativi dellerrore desumibili dallatto stesso, e non già da fonti esterne, quali atti chiarificatori o integrativi dellofferta in gara (Cons. Stato, n. 6462 del 2020; id. n. 1347 del 2020), potendo, peraltro, linterprete fare ricorso a una, purchè minima, attività interpretativa, finalizzata alla correzione di errori di scritturazione o di calcolo (Cons. Stato, n. 1034 del 2023; id. n. 2022 del 5344; id. n. 1487 del 2014).

Nella specie, la società ………………….. s.r.l. ha inteso effettuare una rettifica postuma dellofferta tecnica, a mezzo di produzione documentale versata negli atti di gara in data 4.8.2023, dopo il termine di scadenza per la partecipazione alla gara (il 24.7.2023) e nellambito del sub – procedimento di valutazione dellanomalia, e soprattutto pur avendo ribadito che i mezzi offerti in gara erano di classe Euro 6.D, in questo modo alterando successivamente i contenuti dellofferta tecnica, e perseguendo un vantaggio competitivo in violazione principio di parità tra i concorrenti.

Come evidenziato dal T.A.R., tali atti si riferiscono ad autobus diversi da quelli tempestivamente dichiarati nellofferta tecnica e, quindi, concretizzano uninammissibile modifica postuma dellofferta stessa.

Va rammentato, infatti, che la materia degli appalti pubblici è, in quanto espressione di interessi pubblici generali, informata al rispetto dei principi generali, di derivazione costituzionale e unionale, di imparzialità, buon andamento, trasparenza dellagire (v. artt. 97, 41 e 43 Cost.), nonché alleludibile tutela dei principi di concorrenza e di par condicio tra gli operatori economici che prendono parte alla procedura concorsuale (v. artt. 101 e 102 TFUE).

Conseguenza diretta dellapplicazione di tali tutele è la garanzia dei principi generali della immodificabilità e della non ambiguità dellofferta, posti a tutela della imparzialità e trasparenza nellagire della Stazione appaltante.

Il Collegio rileva che i suddetti principi vanno coniugati con lindirizzo condiviso della giurisprudenza di settore secondo cui, in applicazione del principio di autoresponsabilità, ciascuno dei concorrenti sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella formulazione dellofferta e nella presentazione della documentazione (Cons. Stato, Ad. pl. 25 febbraio 2014, n. 9).

Allimpresa che partecipa a pubblici appalti è richiesto un grado di professionalità e di diligenza superiore alla media: una diligenza che non riguarda solo lesecuzione del contratto, ma anche le fasi prodromiche e genetiche, tra cui, in primo luogo quella della redazione degli atti necessari alla partecipazione alla gara (Cons. Stato, n. 448 del 2022). Considerato che la procedura di gara si è svolta a mezzo di Piattaforma telematica di e – procurement di proprietà della DigitalPA, nelle gare telematiche il ricorrente è a conoscenza delle modalità e della tempistica della procedura, pertanto eventuali errori devono essere dallo stesso sopportati (Cons. Stato, n. 2372 del 2024).

Dai suddetti rilievi consegue che non si può ritenere che il primo giudice sia incorso nella omissione di tutela dei valori costituzionali come il diritto alla salute e il diritto ad un ambiente salubre, avendo il Collegio fatto buon governo dei principi declinati dalla lex specialis, finalizzati proprio allutilizzo, per lesecuzione del servizio, di automezzi idonei a beneficiare dei c.d. incentivi ambientali.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 25/09/2024 di Roberto Donati