Con la sentenza n. 7582 del 16 settembre 2024, il Consiglio di Stato si è occupato di costi della manodopera e di verifica di congruità dellofferta nellambito di una gara per laffidamento del servizio di ristorazione scolastica.
In particolare, il Collegio ha confermato lillegittimità dellaggiudicazione in favore dellappellante che aveva erroneamente omesso, ab origine, lindicazione nella propria offerta di alcuni costi del personale che invece dovevano essere considerati per lesecuzione della specifica commessa.
Difatti, lomissione di questi costi doveva essere rilevata dalla Stazione appaltante nel procedimento di verifica di congruità dellofferta medesima.
La tesi sostenuta dallappellante fa leva sul fatto che le tre figure professionali in questione venivano impiegate dalloperatore economico trasversalmente su più commesse, con la conseguenza che per ciascuna di loro non sarebbe stato necessario indicare il relativo costo in sede di offerta.
Tuttavia, la Sezione rileva che ciascuna delle professionalità indicate in offerta ha compiti precisi, che presuppongono una sua attività costante ancorché non continuativa nella commessa per cui è causa.
In tale prospettiva, non può trovare applicazione la giurisprudenza invocata dallappellante, secondo cui lobbligatoria indicazione dei costi della manodopera, allinterno dellofferta, si impone solo per i dipendenti impiegati stabilmente nella commessa, in quanto voce di costo che può essere variamente articolata nella formulazione dellofferta per la specifica commessa; non, invece, per le figure professionali impiegate in via indiretta, che operano solo occasionalmente, ovvero lo fanno in maniera trasversale a vari contratti (ad es. il direttore del servizio), il cui costo non si presta ad essere rimodulato in relazione allofferta da presentare per il singolo appalto. (Consiglio di Stato, Sezione V, 18 agosto 2023, n. 7815).
Dallanalisi del provvedimento del Consiglio di Stato emerge il principio per cui in ogni caso limpiego di dette risorse avrebbe comunque comportato un costo per loperatore economico, non potendosi ragionevolmente sostenere, a contrario, che le professionalità siano utilizzabili nummo uno, ovvero che il loro costo sia indeterminabile o pari a zero per il solo fatto di essere impiegate (anche) in altre commesse, poiché così ragionando si arriverebbe al paradosso per cui non sarebbe prevedibile alcun costo per lazienda per il solo fatto di utilizzare i dipendenti trasversalmente in vari appalti.
In definitiva, la Sezione ha stabilito che deve essere operata unanalisi attenta al caso concreto, in modo da verificare leffettivo impiego delle risorse umane nello specifico appalto, con lobiettivo di accertare se si tratti non di figure manageriali apicali e trasversali, esterne e di mero supporto allesecuzione dellappalto, ovvero impiegate in via indiretta e solo occasionalmente, ma, al contrario, figure direttamente operative, stabili, dedicate alla specifica commessa e non attratte ad un regime di mera reperibilità.
A cura della Redazione di TuttoGare PA del 24/09/2024

