Un bando di gara richiedeva tra i requisiti di capacità tecnica il possesso di certificazione conforme alle norme europee della serie UNI EN 15359:2011.
In sede di chiarimenti la stazione appaltante ha precisato che il bando si riferiva alle norme europee della serie UNI EN 15358:2011.
Il secondo graduato impugna laggiudicazione, lamentando che laggiudicatario non fosse in possesso della certificazioni richiesta dal disciplinare di gara (UNI EN 15359:2011), ma solo di quella indicata in sede di chiarimenti (UNI EN 15358:2011).
La stazione appaltante resiste difendendo il proprio operato, e sostenendo che il disciplinare di gara fosse affetto da un evidente refuso, non essendo più in vigore la normativa UNI EN 15359:2011.
Tar Basilicata, I, 10 settembre 2024, n. 438 accoglie il ricorso, affermando che lerrore materiale non sia emendabile con lo strumento dei chiarimenti, in quanto, secondo la giurisprudenza, lerrore materiale o lomissione commessa nella lex specialis richieda unapposita rettifica del bando e del disciplinare da parte della stazione appaltante fatta con le stesse forme di detti atti e non già con un semplice chiarimento del responsabile unico del procedimento (in termini, Cons. Stato, , sez. III, 7 gennaio 2022, n. 64; TAR Lazio, sez. III-quater, 6 dicembre 2018, n. 11828; Cons. Stato, sez. V, 8 novembre 2017, n. 5162).
La pretesa correzione dellasserito errore materiale nellindicazione della certificazione di qualità si sarebbe dovuta attuare tramite unapposita rettifica del disciplinare di gara da parte della stazione appaltante, fatta con le stesse forme di adozione di tale atto, e non già mediante un mero chiarimento, come invece avvenuto in concreto.
In difetto di ciò non è consentito allamministrazione aggiudicatrice di disapplicare il regolamento imperativo della procedura di affidamento da essa stessa predisposto, e al quale la stessa deve comunque sottostare (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/09/2024 di Elvis Cavalleri

