Il Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere del 21 giugno 2024, n. 2624 ha risposto al seguente quesito:
Nel caso in cui, nel rispetto del principio di rotazione, non ricorrendo le eccezioni e la deroga (infra €5000) previste dallart.49, la stazione appaltante effettui un affidamento diretto, il cui importo risulti superiore a quello pagato in relazione allaffidamento immediatamente precedente, avente le medesime caratteristiche e quantità, è comunque corretto procedere anche a fronte di maggiori costi? In altri termini, le previsioni dellart.49 e le loro finalità di contrappeso alla discrezionalità dellaffidamento diretto, le si possono considerare prioritarie rispetto al principio di economicità, mettendo al riparo la stazione appaltante da eventuali censure di danno erariale?
Risposta aggiornata
Lart. 49 del Codice appalti, lo ricordiamo, disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia. La norma vieta laffidamento o laggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi. Una deroga al principio di rotazione è prevista solo in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, nei quali il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. A tal riguardo la Relazione illustrativa del Codice ha specificato che, per procedere allaffidamento del contratto in deroga al principio di rotazione, è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti indicati dalla norma. Si veda al riguardo il recente parere in funzione consultiva di ANAC n.58/2023.
Fonte: Supporto Giuridico Servizio Contratti Pubblici del MIT 02/09/2024

