Occorre possedere i requisiti per partecipare a una gara fino allesecuzione del contratto
I requisiti di partecipazione alle gare incluso quello delladeguata idoneità tecnico economica devono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, ma anche per tutta la durata della procedura fino alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo di esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. In tale contesto, è fatto obbligo agli operatori economici, mediante ricorso allordinaria diligenza, di dichiarare in fase di gara le circostanze che incidono sul possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura, con particolare riferimento ai dati che non sono già in possesso della stazione appaltante e quelli che non possono essere acquisiti tramite interoperabilità con le banche dati, evitando, in tal modo, di incorrere in una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti da rendere in sede di gara.
E quanto ha chiarito lAutorità Nazionale Anticorruzione con Atto del Presidente approvato dal Consiglio dellAutorità il 10 luglio 2024. Listruttoria riguardava una procedura negoziata avviata dalla Provincia di Macerata per lappalto dei lavori di risanamento pavimentazione della strada provinciale Abbadia di Fiastra-Mogliano.
Nel provvedimento, Anac conferma che la gara in esame è stata affidata allimpresa sulla scorta di unattestazione risultata tuttavia non utilizzabile, a fronte dellintervenuta rescissione del contratto di affitto del ramo annotata nel Registro delle imprese, che aveva consentito la dimostrazione dei requisiti di qualificazione da parte della medesima impresa.
In tale contesto, lAutorità ha evidenziato come limpresa che ha partecipato alla gara e ha conseguito laggiudicazione, ha attestato in modo non veritiero il possesso dei requisiti di carattere speciale e ha taciuto la circostanza, a lei ben nota, riguardante lintercorsa rescissione del contratto daffitto di ramo dazienda, che, come confermato dalla SOA, aveva determinato la perdita dei requisiti speciali.
Pertanto Anac ha rilevato la violazione da parte dellimpresa medesima degli obblighi dichiarativi e dei doveri di lealtà e buona fede esigibili nei riguardi degli operatori economici nellambito della partecipazione alle procedure di gara per la realizzazione di un corretto confronto concorrenziale, in relazione alla necessità di dover rendere note le circostanze che influiscono sul possesso dei requisiti, ancor più se non immediatamente desumibili dalle verifiche effettuate tramite le banche dati in uso, evitando di rendere dichiarazioni non veritiere sul possesso dei requisiti.
Da quanto emerso – conclude Anac , anche se i lavori risultano allo stato ultimati, la stazione appaltante è tenuta a verificare la mancanza di veridicità delle dichiarazioni rese dallimpresa, procedendo di conseguenza, comunicando i risultati entro trenta giorni allAutorità. Infine, si rappresenta alla Stazione appaltante la necessità di provvedere alle dovute segnalazioni agli Organi competenti, attesa la possibile rilevanza penalistica del comportamento assunto dalla citata impresa.
Fonte: ANAC del 31/07/2024

