Il giudizio di congruità dell’offerta prima classificata deve essere sorretto sul piano istruttorio!

Lug 15, 2024

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Dopo aver rilevato lassenza, nel provvedimento di aggiudicazione, di qualsivoglia cenno ai giustificativi presentati dallaggiudicataria, il Tar annulla laggiudicazione. Infatti, il giudizio di congruità dellofferta prima classificata appare viziato sia sul piano istruttorio, non essendovi certezza che i giustificativi siano stati esaminati, sia su un piano motivazionale, mancando persino un rinvio per relationem suscettibile di tradursi in un recepimento, ancorché acritico, delle spiegazioni proposte.

Questo quanto stabilito da Tar Toscana, Sez. I, 12/07/2024, n. 872:

A fronte di costi della manodopera dichiarati dalla controinteressata, nella propria offerta economica, in 128.395,80 euro, il costo orario rapportato al monte ore triennale risultante dallofferta tecnica è pari a 13,58 euro, inferiore al costo orario di 15,34 euro dichiarato da xxxx nei giustificativi del 21 settembre 2023.

Moltiplicando, invece, il costo orario dichiarato nei giustificativi per il monte ore di cui al progetto tecnico, il risultato è (15,34 x 9.453 =) 145.009,02, superiore al costo del lavoro esibito nellofferta economica (questultimo è parametrato al monte ore annuo minimo previsto dal capitolato, non a quello che si ricava allofferta tecnica della controinteressata). La differenza, pari a 16.613,22 euro, è oltretutto superiore allutile (margine contributivo) indicato dallaggiudicataria in 6.400,79 euro.

Il costo orario dichiarato dallaggiudicataria medesima è, oltretutto, apprezzabilmente inferiore a quello che si ricava dalle tabelle ministeriali del costo del lavoro (20,27 euro), senza che lo scostamento possa dirsi giustificato in maniera attendibile.

Al riguardo, deve in primo luogo rilevarsi lassenza, nellimpugnato provvedimento di aggiudicazione, di qualsivoglia cenno ai giustificativi presentati dallaggiudicataria. Il giudizio di congruità dellofferta prima classificata, sotteso alloperato della stazione appaltante, appare pertanto viziato sul piano istruttorio, non essendovi certezza che i giustificativi siano stati esaminati, e motivazionale, mancando persino un rinvio per relationem suscettibile di tradursi in un recepimento, ancorché acritico, delle spiegazioni proposte da xxxx.

Nella sostanza, poi, dinanzi alle contestazioni svolte in giudizio dalla ricorrente circa lassenza di documentazione a sostegno delle affermazioni contenute nei giustificativi, non vi è un minimo principio di prova in ordine allincidenza del rischio assenze, stimata nell1% contro il 6,5% delle tabelle ministeriali (il principio di prova avrebbe potuto essere costituito, ad esempio, dallattestazione di un professionista basata sui dati delle presenze estratti dal sistema gestionale aziendale: cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 ottobre 2023, n. 8640).

Priva di riscontro è rimasta anche lulteriore affermazione dellaggiudicataria relativa allimpiego, per minimizzare il costo delle sostituzioni in caso di malattia, di personale già impiegato in appalti limitrofi. A prescindere dalla intrinseca attendibilità di tale impostazione, non è noto infatti se xxxx sia effettivamente titolare di contratti di appalto in aree geografiche prossime a quella di interesse, cui attingere il personale in caso di necessità.

2.3. Le considerazioni esposte conducono allaccoglimento del ricorso ai fini dellannullamento dellaggiudicazione e della dichiarazione di inefficacia del contratto, alla quale nessuna circostanza si oppone.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/07/2024 di Roberto Donati