In base allart. del 4 d.lgs. 117/2017, ai fini della qualificazione degli enti del terzo settore, è necessaria la concorrenza di due requisiti: uno sostanziale, costituito dal perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale (v. artt. 4 e ss. d.lgs. citato); uno formale, rappresentato dalliscrizione al Registro unico degli enti del terzo settore (RUNTS).
Liscrizione nel registro garantisce il controllo pubblico sulla sussistenza e sulla permanenza dei requisiti di carattere sostanziale (v. art. 45 ss. e 90 ss., d.lgs. citato) e ha carattere costitutivo ai fini della qualificazione degli enti del terzo settore. Ciò non significa che tale iscrizione sia obbligatoria: lassociazione che preferisce non iscriversi, può continuare ad esistere e svolgere la propria attività, ma non può beneficiare delle norme di favore previste per gli enti del terzo settore.
Liscrizione nel registro, in ragione del controllo che ne consegue, riveste un ruolo ancora più importante nei rapporti tra gli enti in esame e la pubblica amministrazione. Ed infatti lart. 4, comma 1, lett. m), l. n. 106/2016 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dellimpresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, Liscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno delleconomia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dellarticolo 93.
Inoltre, è solo la qualificazione di un ente del terzo settore, acquisita mediante liscrizione, che consente lapplicazione della disciplina di favore prevista non solo dagli artt. 55, 56 e 57 d.lgs. citato, ma più di recente anche dallart. 18 del d.lgs. 201/2022, relativo ai rapporti di partenariato con gli enti del terzo settore nellambito della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, e dallart. 6 del d.lgs. n. 36/2023 (codice contratti pubblici), rubricato Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore.
T.A.R. Lazio, IV-bis, 09 luglio 2024, n. 13841 ha per tal via ritenuto legittimo il decreto di decadenza dal beneficio del finanziamento ottenuto dal ricorrente, in ragione della riscontrata assenza delliscrizione al RUNTS, nella specie secondo le modalità previste dal ratione temporis applicabile regime transitorio.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 09/07/2024 di Elvis Cavalleri

