Nel formulare lofferta lappellante ha allegato il proprio DGUE in cui ha totalmente omesso di dichiarare il possesso del requisito richiesto (possesso della Categoria OS4).
La mancanza del requisito in questione è stata rilevata dal seggio di gara che, stante lassenza di altre dichiarazioni o della allegazione dellattestazione SOA., ha verificato se il requisito non dichiarato nella categoria scorporabile OS4 potesse essere soddisfatto con riferimento alla categoria prevalente.
Lappellante ha fornito i chiarimenti richiesti, rappresentando di aver inteso far ricorso, per la categoria OS4, alla modalità di qualificazione semplificata prevista dallart. 90, comma 1, DPR n. 207/2010 e documentando il possesso del requisito, secondo le relative modalità, con il richiamo a lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando pari ad € 60.000,00.
A seguito di contraddittorio procedimentale, la stazione appaltante ha però disposto lesclusione dellimpresa dalla procedura, avendo la commissione verificato il mancato possesso del requisito di qualificazione nella categoria OS4 – I, richiesto dal Disciplinare di gara, non risultando correttamente indicati nellofferta i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi necessari per lesecuzione dellopera. La decisione è stata assunta anche alla luce del parere espresso dallAvvocatura dello Stato.
Il Tar respinge il ricorso avverso lesclusione. Consiglio di Stato, Sez. VII, 28/06/2024, n. 5712 conferma il primo grado:
6.4. Osserva il Collegio che, nel caso di specie, la ragione dellesclusione risiede nella mancata dichiarazione del possesso di un requisito di ordine speciale, che, come correttamente affermato dalla stazione appaltante in adesione al parere dellAvvocatura dello Stato, non è suscettibile di soccorso istruttorio.
6.5. In una fattispecie analoga, in cui lappellante sosteneva di aver comunque maturato lesperienza richiesta e che avrebbe potuto allegarla nel caso in cui fosse stata ammessa al soccorso istruttorio, il quale in tesi andrebbe interpretato e applicato in conformità al principio del risultato, questo Consiglio ha affermato (sez. V, 12 febbraio 2024, n. 1372) che la legge di gara era chiara nel richiedere di fornire la comprova del requisito di ordine speciale mediante uno o più documenti.
Afferma la sentenza in rassegna, che il Collegio condivide, che non può ravvisarsi, quindi, alcuna violazione dei principi generali della buona fede e del legittimo affidamento, della fiducia, dellaccesso al mercato e del risultato, atteso che la corretta interpretazione della legge di gara era esigibile da ciascun operatore avveduto del settore, come è certamente lappellante, né possono considerarsi violati in alcun modo i principi di proporzionalità e di ragionevolezza, in quanto è di certo logico e ragionevole e per nulla eccessivo richiedere che loperatore che aspiri a vedersi aggiudicare un appalto di servizi debba comprovare la sua esperienza professionale.
Con riferimento, invece, alle censure dellappellante con cui la stessa assume il frontale contrasto della contestata esclusione con i principi del giusto procedimento e con le regole del soccorso istruttorio, nonché con il principio del risultato, analogamente a quanto statuito che la richiamata pronuncia, deve rilevarsi che, anche nel caso di specie, nel formulare lofferta lappellante ha allegato il proprio DGUE in cui ha totalmente omesso di dichiarare il possesso del requisito in questione.
«Tale dichiarazione è stata resa dal concorrente del tutto consapevolmente, e della stessa lo stesso deve rispondere, in omaggio al principio generale di autoresponsabilità.
Né, in seguito allaccertamento da parte della stazione appaltante del mancato possesso del requisito speciale di capacità tecnico professionale per come dichiarato dal concorrente nellofferta, era esigibile lesperimento del soccorso istruttorio» (v. sentenza citata), atteso che: «non è … consentito il soccorso istruttorio attivato non tanto per integrare e chiarire la documentazione prodotta a comprova della dichiarazione, ma per rettificare il contenuto della dichiarazione medesima nella sua integralità» (Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2021, n. 1540).
Invero, nellambito del settore dellevidenza pubblica, i principi del favor partecipationis e del risultato non possono confliggere in modo ingiustificato con il principio della par condicio fra i concorrenti.
6.6. La giurisprudenza di questo Consiglio è da sempre ferma nel ritenere che «si possono emendare le carenze o le irregolarità che attengano alla (allegazione) dei requisiti di ordine generale (…), non quelle inerenti ai requisiti di ordine speciale (in quanto atte a strutturare i termini dellofferta, con riguardo alla capacità economica, tecnica e professionale richiesta per lesecuzione delle prestazioni messe a gara)» (Cons. Stato, sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 28/06/2024 di Roberto Donati

