Il concorrente in fase di gara deve osservare un comportamento trasparente

Giu 21, 2024

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Il concorrente in fase di gara deve osservare un comportamento trasparente, che consenta alla stazione appaltante di valutarne laffidabilità nella prospettiva delleventuale affidamento della commessa pubblica.

Questo quanto ribadito da Tar Calabria, Catanzaro, Sez. II, 20/06/2024, n. 984:

Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, la disposizione dellart. 80, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016 e la correlata esclusione presentano un carattere composito, scaturente da una valutazione negativa di moralità del concorrente la cui omissione tributaria viola un fondamentale dovere di solidarietà economico – sociale gravante su ogni soggetto (dovere scaturente dal combinato disposto degli artt. 2 e 53 Cost.), nonché da una prognosi negativa in ordine alla capacità del concorrente di assolvere esattamente gli oneri economici connessi allesecuzione dellappalto, attesa lesposizione debitoria contestata dallagenzia delle entrate e la desumibile inclinazione a non assolvere esattamente le obbligazioni su di esso gravanti (T.A.R. Sicilia – Catania, sez. III, sent. 9 novembre 2023, n. 3322/2023).

La decisione della stazione appaltante di esclusione del concorrente cui siano imputate violazioni non definitivamente accertate agli obblighi tributari deve quindi scaturire da una valutazione di carattere discrezionale in ordine ai requisiti di moralità – nellaccezione sopra ricordata �� delloperatore economico ed alla sua idoneità finanziaria, valutazione che deve quindi basarsi anche sullentità del debito tributario contestato al soggetto. E sul punto mette conto evidenziare che il legislatore, non certo a caso, ha prescritto nellart. 80, comma 4, seconda parte, d.lgs. n. 50 del 2016 che la gravità della violazione tributaria sia valutata in ogni caso con riferimento al valore dellappalto.

13.3. Nel caso de quo agitur, la stazione appaltante ha precisato nel provvedimento impugnato che limporto delle violazioni agli obblighi tributari contestate ad xxxx. risulta superiore (quasi doppio) allimporto presunto del contratto da affidare. La precisazione denota e disvela una valutazione compiuta dallamministrazione in modo coerente con le coordinate normative tratteggiate dal legislatore per quanto attiene il carattere di gravità della violazione agli obblighi tributari imputata al concorrente xxxx..

Inoltre la stazione appaltante corrobora nel testo del provvedimento la valutazione negativa dellaffidabilità di xxxx. con il richiamo alla dichiarazione da questi resa nel d.g.u.e. prodotto in sede di gara, in cui loperatore economico attesta di avere adempiuto tutti gli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse.

Sul punto, va evidenziato che secondo la giurisprudenza il concorrente in fase di gara deve osservare un comportamento trasparente, che consenta alla stazione appaltante di valutarne laffidabilità nella prospettiva delleventuale affidamento della commessa pubblica (Consiglio di Stato, sez. III, sent. 9 maggio 2024, n. 4168/2024).

Ed al riguardo risulta rilevante evidenziare che lazienda sanitaria ha precisato che lannullamento ex art. 21-nonies legge n. 241 del 1990 dellaggiudicazione precedentemente disposta in favore del r.t.i. ricorrente rinviene il presupposto dellinteresse pubblico alla rimozione del provvedimento nel fatto che le illegittimità rilevate – logicamente ricondotte alla situazione debitoria con lerario di xxxx ed alle relative dichiarazioni – sono tali da non garantire laffidabilità delloperatore economico nellesecuzione dellappalto.

Sulla base di quanto riportato la decisione discrezionale contenuta nellimpugnato provvedimento di autotutela risulta immune da vizi di logicità e di razionalità, in quanto lamministrazione ha motivatamente esposto le ragioni per le quali ha ritenuto che le irregolarità, sia pure non definitivamente accertate, nel pagamento di imposte e tasse da parte di xxxx risultino particolarmente gravi e tali da non consentire di affidare al r.t.i. di cui è componente lappalto de quo agitur, tenuto conto anche della valenza negativa dellomessa dichiarazione di tali irregolarità nel d.g.u.e..

A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/06/2024 di Roberto Donati