Altro giudizio sullaffidamento diretto. Zappe sui piedi e come trovarle…
Un offerente espone di avere partecipato ad una procedura mediante RdO su MePA per laffidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b), D.Lgs. 36/2023, del servizio di portierato temporaneo, lamentando che il soggetto affidatario non aveva indicato i costi previsti dallart. 108 del Codice, e che pertanto avrebbe dovuto essere escluso.
T.A.R. Calabria, I, 17 giugno 2024, n. 958 accoglie il ricorso, e condanna la stazione appaltante al risarcimento del danno.
Occorre premettere che lart. 108, comma 9 del D.Lgs. 36/2023, rubricato Criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture prescrive che Nellofferta economica loperatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per ladempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.
Lart. 41, comma 14 del suddetto decreto prescrive poi che Nei contratti di lavori e servizi, per determinare limporto posto a base di gara, la stazione appaltante o lente concedente individua nei documenti di gara i costi della manodopera secondo quanto previsto dal comma 13.
Infine, lart. 48 del decreto dispone che Ai contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea si applicano, se non derogate dalla presente Parte, le disposizioni del codice.
E, dunque, sulla scorta dei citati indici normativi ritiene il collegio che non possa escludersi lapplicabilità (anche) agli affidamenti diretti della regola sancita allart. 108, comma 9 sullobbligatorietà dellindicazione dei costi della manodopera a pena di esclusione del concorrente.
4.4. Ai fini del decidere occorre rammentare che il previgente art. 95, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016, rubricato Criteri di aggiudicazione dellappalto, prescriveva che Nellofferta economica loperatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti ladempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dellarticolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dellaggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto allarticolo 97, comma 5, lettera d).
4.5. Dal confronto tra le due disposizioni e dalla circostanza che il legislatore del nuovo codice abbia espunto laffidamento diretto (ai sensi dellarticolo 36, comma 2, lettera a) quale eccezione allobbligo di indicare i costi della manodopera, deriva la fondatezza del primo motivo di ricorso con il quale, difatti, il ricorrente censura lomessa esclusione della controinteressata per non aver indicato espressamente tali voci di costo.
E davvero così difficile richiedere con mail ordinaria qualche informale preventivo, e poi procedere in piattaforma allaffidamento diretto a favore delloperatore economico discrezionalmente individuato?
A cura di giurisprudenzappalti.it del 17/06/2024 di Elvis Cavalleri

