Affidamento diretto: la corretta interpretazione del Giudice amministrativo

Giu 12, 2024

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Impeccabile la pronuncia T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 11 giugno 2024, n. 1778, che affronta il tema dellaffidamento diretto, e tra le righe sconfessa di fatto nel merito la recente pronuncia del T.A.R. Calabria (cfr. questo articolo): laffidamento diretto, nellovvietà dellassunto, non è una procedura negoziata.

IL CASO

La ricorrente lamenta che, al di là della qualificazione indicata negli atti impugnati, la procedura espletata sarebbe, in realtà, una procedura di gara negoziata di cui allart. 50, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 36/2023 e non un affidamento diretto ai sensi dellart. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, come sarebbe dimostrato: dal fatto che è stato dato avvio ad una procedura di affidamento mediante ladozione di una determinazione a contrarre e la trasmissione di una lettera invito a cinque operatori; dalla richiesta del possesso di specifici requisiti di ordine speciale, mentre nessuna indicazione sarebbe stata chiesta rispetto al possesso di documentate esperienze pregresse previste dallart. 50, comma 1, lett. b), d.Lgs. n. 36/2023; dalla richiesta di formulazione di una vera e propria offerta, composta da una parte tecnica ed una parte economica, e non di un preventivo; dalla previsione di criteri di valutazione delle offerte, rimessi alla discrezionalità del RUP, sulla base del criterio – per quanto non espressamente richiamato -dellofferta economicamente più vantaggiosa; dalla previsione di un sopralluogo obbligatorio, al fine della presentazione dellofferta.

LA DECISIONE

Il Collegio, premettendo che Nelle procedure di affidamento diretto, il d.lgs. n. 36/2023 prevede che la scelta delloperatore anche nel caso di previo interpello di più operatori economici è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante (art. 3, allegato I.1), fermo restando lobbligo di motivarne le ragioni (art. 17, c. 2), ritiene che La chiara indicazione della norma applicata, limporto del servizio oggetto di affidamento, inferiore alla soglia dei 140.000 euro, la previsione di un mero confronto tra preventivi e lassenza di una commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, per cui lindividuazione del preventivo ritenuto più conveniente per lamministrazione è effettuata direttamente dal R.U.P., senza le formalità della seduta pubblica e senza lelaborazione di una graduatoria finale tra le diverse proposte, palesano la volontà dellamministrazione di ricorrere ad una modalità di affidamento diretto e non ad una procedura di carattere comparativo (cfr., analogamente, Tar Lombardia, Milano, sez. IV, sent. n. 2968/2023).

Questa conclusione non è contraddetta da quanto dedotto dalla ricorrente.

In particolare, non palesa la volontà di indire una procedura negoziata la decisione dellamministrazione di interpellare cinque operatori: lart. 50, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2023 consente laffidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici e lart. 3, allegato I.1 del codice dei contratti prevede espressamente la facoltà per la stazione appaltante di interpellare più operatori.

Inoltre, come già affermato dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, la mera procedimentalizzazione dellaffidamento diretto, mediante lacquisizione di una pluralità di preventivi e lindicazione dei criteri per la selezione degli operatori (procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee Guida n. 4 per tutti gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sullavvio della procedura), non trasforma laffidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dallAmministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 23.04.2021 n. 3287; in termini, TAR Venezia, Sez. I, 13.06.2022 n. 981; TAR Basilicata, Sez. I, 11.02.2022 n. 108; TAR Marche, Sez. I, 07.06.2021 n. 468).

Non assumono, pertanto, rilievo la richiesta di unofferta tecnica e unofferta economica, da formularsi previa effettuazione di un sopralluogo, lindicazione di un importo a base dasta e la predeterminazione di criteri di valutazione.

Non trasforma certo laffidamento diretto in una procedura di gara neppure la richiesta del possesso, in capo agli operatori, di requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale che è, anzi, conforme a quanto previsto allart. 17, c. 2, d.lgs. n. 36/2023 in forza del quale, in caso di affidamento diretto, la decisione di contrarre individua loggetto, limporto e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 11/06/2024 di Elvis Cavalleri