L’Amministrazione che procede alla revoca deve indicare i motivi che l’hanno indotta a disporla

Giu 11, 2024

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LAmministrazione che procede alla revoca deve, nel rispetto dellart. 3 della legge n. 241 del 1990 sullobbligo di motivazione, indicare i motivi – vale a dire le ragioni giuridiche e fattuali – che lhanno indotta a disporre la revoca del provvedimento.

Il Tar Lombardia ribadisce come sia doverosa lesternazione del percorso logico-giuridico seguito per giungere alla decisione adottata.

Questa la decisione di Tar Lombardia, Milano, Sez. II, 10/06/2024, n. 1747:

La censura merita condivisione.

Lart. 21 quinquies citato consente la revoca del provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento delladozione del provvedimento stesso oppure nellipotesi di nuova valutazione dellinteresse pubblico originario.

LAmministrazione che procede alla revoca deve, nel rispetto dellart. 3 della legge n. 241 del 1990 sullobbligo di motivazione, indicare i motivi – vale a dire le ragioni giuridiche e fattuali – che lhanno indotta a disporre la revoca del provvedimento.

Sul punto, fra le tante, si veda TAR Lazio, Roma, Sezione III, sentenza n. 14674 del 2023, secondo cui: «Lapprezzamento rimesso allAmministrazione, avuto riguardo alla natura discrezionale del potere esercitato e agli effetti ad esso connaturati, nonché ai relativi presupposti di esercizio, postula dunque una valutazione comparativa degli interessi (pubblici e privati) in rilievo – incluso linteresse in capo ai destinatari del provvedimento oggetto di ritiro, anche alla luce del tempo trascorso dalladozione del revocando provvedimento – a supporto della ravvisata prevalenza, allesito della compiuta valutazione, dellinteresse pubblico alla rimozione del provvedimento, con la conseguente necessità di una specifica e puntuale motivazione al riguardo».

Nel caso di specie, però, latto gravato (cfr. il doc. 1 della ricorrente) si caratterizza per la totale assenza di motivazione, o meglio per una motivazione assolutamente apodittica.

Infatti, nelle premesse, la società appaltante si limita ad affermare che nel corso della procedura sono intervenute nuove esigenze di mutamento della situazione di fatto in virtù di sopravvenute ragioni di opportunità, non prevedibili al momento di indizione della procedura selettiva.

A fronte di tali e molto generiche premesse, ………… conclude nel senso della necessità di una rivisitazione complessiva della documentazione di gara, per poi dare applicazione allart. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.

E evidente, anche dalla semplice lettura del provvedimento, che la motivazione è assolutamente apparente, risolvendosi nel mero richiamo ai presupposti di legge, senza altro addurre.

Inoltre, appare assolutamente criptica laffermazione sulle nuove esigenze di mutamento della situazione di fatto, posto che la situazione di fatto o muta o non muta – trattandosi di un fatto storico – ma non si comprende in che consistano le citate esigenze della stazione appaltante.

Non si vuole certo in questa sede negare lesistenza di un potere discrezionale di revoca, ma lesercizio di tale discrezionalità deve avvenire nel rispetto dei principi e delle regole di cui alla legge n. 241 del 1990, per evitare ladozione di atti di revoca arbitrari e immotivati.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 10/06/2024 di Roberto Donati