Secondo la stazione appaltante essa era tenuta, ai sensi dellart. 69 del R.d. n. 827/1924, a dichiarare deserta la gara in presenza di ununica offerta, non essendosi riservata nella lex specialis di gara la facoltà di aggiudicare ugualmente nel caso di unica offerta pervenuta. LAmministrazione convenuta ha anche i pareri dellAutorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi ANAC) n. 17/2001 che ha ritenuto ancora vigente la predetta disposizione e il parere n. 89/2022 secondo cui non sarebbe conforme alla normativa di settore laggiudicazione nel caso di unica offerta pervenuta.
La ricorrente, con il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti, ha censurato la scelta dellAmministrazione di dichiarare la gara deserta e lindizione di una nuova gara .
Tar Campania, Napoli, Sez. I, 20/05/2024, n. 3258 respinge il ricorso:
VI) Le censure sono complessivamente infondate.
Il contesto dei principi che regolano la materia dellevidenza pubblica ha subito negli anni unevoluzione che ne ha modificato le sembianze. In una prima fase, quella delle norme di contabilità di Stato, levidenza pubblica era uno strumento per lesternazione della volontà dellAmministrazione e la massimizzazione dellinteresse pubblico; successivamente con le norme di attuazione delle direttive comunitarie, levidenza pubblica ha assunto il ruolo di motore della realizzazione del mercato unico europeo promuovendo la concorrenza nellallocazione delle risorse pubbliche sul mercato; infine con il nuovo codice introdotto con il d.lgs. n. 36/2023 il principio cardine è rappresentato dal risultato consistente, secondo quanto chiaramente disposto dallart. 1 co. 1, nellaffidamento del contratto e la sua realizzazione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
In questo nuovo contesto normativo, la concorrenza tra gli operatori economici, come espressamente afferma il comma 2 del medesimo art. 1, è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nellaffidare ed eseguire i contratti ed assume quindi carattere strumentale.
Tale nuovo assetto, incentrato sul principio del risultato incide profondamente sulle coordinate dellinterprete che nelloptare per diverse soluzioni interpretative è chiamato a scegliere quella più funzionale agli obiettivi fondamentali dellaffidamento del contratto e della sua esecuzione, nondimeno tale principio, proprio per la sua generalissima portata, non abroga le norme previgenti che, sia pure dettate in contesti normativi diversi, contengono puntuali prescrizioni.
È questo il caso della previsione di cui allart. 69 del R.D. n. 827/1924 (Regolamento per lamministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato) a mente del quale lasta deve rimanere aperta unora per la presentazione delle offerte ed è dichiarata deserta ove non ne siano presentate almeno due, a meno che lavviso dasta non preveda espressamente che si procederà allaggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta.
Tale norma, che è stata dettata per consentire alle stazioni appaltanti la selezione del migliore contraente sul presupposto che un effettivo confronto concorrenziale delle offerte sia possibile soltanto in presenza di una pluralità di partecipanti alla gara (cfr. delibera ANAC n. 89/2022, TAR Campania n. 4371/2019), deve ritenersi tuttora in vigore e non abrogata, non mostrando unincompatibilità diretta con le norme nemmeno del nuovo codice, come invece affermato da parte ricorrente.
Anzi la disposizione in parola, sia pure datata, risulta pienamente in linea con il nuovo contesto normativo, guardando alla pluralità di offerte come fattore strumentale alla massimizzazione dellinteresse pubblico mediante la selezione dellofferta che garantisca il miglior rapporto tra qualità e prezzo, come prescritto dal nuovo codice con il principio del risultato.
La stessa previsione della possibilità delle stazioni appaltanti di procedere ugualmente allaffidamento anche in presenza di ununica offerta qualora sia stata inserita unapposita nella lex specialis, ben si armonizza con il rafforzamento della discrezionalità delle stazioni appaltanti voluto dal nuovo codice frutto della ritrovata fiducia nelle scelte dellAmministrazione, assurta anchessa a principio fondamentale della nuova evidenza pubblica.
Sotto questo profilo, quindi, deve ritenersi corretta la scelta dellAmministrazione di non procedere allesame dellofferta proposta dalla ricorrente, atteso che la regola posta dal citato art. 69 del R.d. n. 827/1924 opera a monte, precludendo lo scrutinio dellunica offerta pervenuta in assenza di una previsione della lex specialis che lo consenta, in tal modo spostando la discrezionalità della stazione appaltante a monte al momento dellelaborazione delle regole di gara sotto forma di autovincolo.
A cura di giurisprudenzappalti.it del 20/05/2024 di Roberto Donati

