Oggetto dell’obbligo dichiarativo è qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale

Apr 15, 2024

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Nel respingere lappello il Consiglio di Stato ribadisce come oggetto dellobbligo dichiarativo sia qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere allAmministrazione di valutare se il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado dincrinare laffidabilità e integrità delloperatore nei rapporti con lAmministrazione e di mettere il fatto così qualificato in relazione con il contratto oggetto dellaffidamento.

Per fatti qualificabili come illecito professionale non può esservi alcun automatismo espulsivo, ma è da avviare un procedimento in contraddittorio valutando, nel suo complesso, la situazione delloperatore economico che è stato considerato non affidabile.

Questo è quanto stabilito da Consiglio di Stato, Sez. V, 12/04/2024, n. 3336:

21. Anche il secondo motivo è infondato.

21.1. Una questione risulta decisiva: corrisponde al vero il fatto che -OMISSIS- abbia reiterato omissioni dichiarative.

21.2. Il TAR ha correttamente evidenziato:

a) che con la sentenza n. 595 dell11 luglio 2022 era stata annullata laggiudicazione in favore di -OMISSIS-, sia per errori commessi dalla stazione appaltante in sede di verifica dellanomalia dellofferta sia per la mancata valutazione di possibili gravi illeciti professionali da reato;

b) vi era stata lomessa comunicazione, da parte della concorrente, del decreto di rinvio a giudizio emesso dal G.U.P. di Cosenza nei confronti di soggetti titolari di cariche apicali per i delitti di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), falso ideologico e materiale (artt. 479 e 476 c.p.) e truffa ai danni dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), nonché nei confronti della stessa -OMISSIS- per lillecito amministrativo da reato ai sensi dellart. 24 del d.lgs. n. 231/2001, con riferimento allappalto per i servizi di pulizia e integrativi presso lAzienda Ospedaliera cosentina, per un danno quantificato in oltre tre milioni di euro;

c) con decisione n. 3081 del 24 marzo 2023 il Consiglio di Stato ha confermato la pronuncia di primo grado, rimarcando che lomissione aveva avuto ad oggetto anche una serie di provvedimenti cautelari antecedenti al rinvio a giudizio, emessi dal G.I.P. (arresti domiciliari e obbligo di dimora) e dal Tribunale del riesame (sequestri preventivi).

21.3. Vero è che, in prima battuta, la stazione appaltante aveva commesso un errore, comminando lesclusione in virtù di un automatismo espulsivo che lart. 80 d.lgs. 50/2016 non consente in casi come quello qui allesame. È però altrettanto vero che tale errore è stato emendato avviando un procedimento in contraddittorio e valutando, nel suo complesso, la situazione delloperatore economico che è stato considerato non affidabile.

21.4. Occorre rammentare che, oggetto dellobbligo dichiarativo è qualunque fatto suscettibile di essere qualificato come grave illecito professionale, sì da permettere allAmministrazione di valutare se il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado dincrinare laffidabilità e integrità delloperatore nei rapporti con lAmministrazione e di mettere il fatto così qualificato in relazione con il contratto oggetto dellaffidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione dinaffidabilità e assenza dintegrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 13 maggio 2021, n. 3772).

21.5. Scontato che, nel caso che qui occupa il Collegio, non vi è stato alcun automatismo espulsivo, nonostante lappellante abbia ripetuto il contrario più volte sia nellatto di appello sia nella memoria depositata il 1° dicembre 2023, si tratta di verificare se, nel contesto della valutazione che spettava allamministrazione, questa ha in concreto dato peso allomissione di informazioni rilevanti, previste dalla legge e dalla normativa di gara, e, evidentemente in grado di incidere sul giudizio di integrità ed affidabilità delloperatore economico nella particolarissima vicenda qui allesame.

21.6. Tale complessiva valutazione si evince dallarticolato procedimento e dal provvedimento impugnato in primo grado che, pur succintamente motivato sul punto decisivo della vicenda, contiene un giudizio sulla inaffidabilità delloperatore economico.

21.7. -OMISSIS-, nonostante abbia argomentato diffusamente la propria tesi, omette di considerare che, in coerenza con lobbligo di mantenere il possesso dei requisiti di partecipazione per tutta la durata della gara e successivamente alla sua conclusione, sussiste in capo ai concorrenti lonere di comunicare alla stazione appaltante tutte le vicende attinenti lo svolgimento della propria attività professionale al fine di consentire di valutare la loro eventuale incidenza sulla reale affidabilità, morale e professionale.

21.8. Lomissione di -OMISSIS- è stata particolarmente grave ed è questo il punto decisivo che si evince dal provvedimento della stazione appaltante. La legge di gara, lungi dal prevedere una nuova causa di esclusione, ha semplicemente vincolato la stazione appaltante a connettere un reale peso a informazioni incomplete e condotte reticenti.

21.9. La lex specialis, in altre parole, poneva una regola di condotta che, semplicemente, è riconnessa al dovere di operare in modo leale, evitando comportamenti maliziosi o reticenti e fornendo ogni dato rilevante, conosciuto o conoscibile con lordinaria diligenza.

A cura di giurisprudenzappalti.it del 12/04/2024 di Roberto Donati