Suddivisione in lotti in una gara d’appalto: strategie per superare il vincolo

Apr 12, 2024

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Il principio generale della suddivisione in lotti di una gara dappalto va adattato alle peculiarità del caso specifico ed è, pertanto, suscettibile di deroghe in presenza di giustificati motivi, da indicare nella normativa del disciplinare di gara.

È necessario evitare di limitare eccessivamente la discrezionalità attribuita alle stazioni appaltanti nella predisposizione degli atti di gara. Nel caso specifico, la decisione della stazione appaltante di individuare un unico lotto per laffidamento del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti in un singolo comune, al fine di garantire lunitarietà della gestione, è stata considerata ragionevole e logica, come esplicitato nella determina di indizione della gara.

Questo è stato chiarito dallANAC nella Delibera n. 123 del 13 marzo 2024, durante la valutazione di una controversia.

La questione esaminata riguardava la contestazione di un operatore economico sulla disciplina di gara, sostenendo una presunta violazione dellart. 58 del D.lgs. n. 36/2023 a causa della mancata suddivisione dellappalto in lotti funzionali/prestazionali, ritenuta priva di motivazione.

LANAC ha osservato che la determina di indizione della gara forniva una motivazione adeguata riguardo alla mancata suddivisione dellaffidamento in lotti. Questa motivazione è stata formulata nei seguenti termini: valutata la particolarità del servizio in oggetto, si dà atto che lappalto non prevede la suddivisione in lotti in quanto la stessa renderebbe lesecuzione dellappalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico, inoltre lesigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti potrebbe mettere a rischio seriamente e pregiudicare la corretta esecuzione dellappalto, come puntualmente espresso nel bando ai sensi dellart. 58 comma 2 D.lgs. 36/2023.

LANAC ha concluso che la doglianza della società istante basata sul presunto difetto di motivazione fosse infondata, considerando la giustificazione fornita dalla stazione appaltante.

Inoltre, i requisiti di capacità tecnica e professionale che avrebbero impedito la partecipazione dellistante alla gara non sono apparsi manifestamente irragionevoli o illogici, considerate le caratteristiche del servizio da affidare.

LAutorità ha più volte sottolineato che la richiesta dello svolgimento di un unico servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti per un comune con un determinato dato demografico può essere giustificata e proporzionata, al fine di garantire lacquisizione di competenze tecniche e organizzative necessarie per lesecuzione del contratto (si vedano: Delibere ANAC n. 39 del 1° febbraio 2023, n. 674 del 29 luglio 2020, n. 75 del 24 gennaio 2018; TAR Campania, Napoli, sez. III, 7 gennaio 2020, n. 51).

La redazione di TuttoGare PA del 12/04/2024