Nel contesto normativo delineato dal Decreto Legislativo 36/2023, emerge un quesito di rilevanza per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti: come gestire la progettazione di servizi e forniture quando la carenza di personale rappresenta un ostacolo insormontabile?
Il comma 12 dellarticolo 41 del sopracitato decreto stabilisce inequivocabilmente che la progettazione di tali servizi e forniture debba essere affidata ai dipendenti delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti. Tuttavia, la realtà può presentare scenari in cui tale disposizione diventa impraticabile, specialmente se la carenza di personale è grave e minaccia le normali attività istituzionali.
In risposta a questo interrogativo, il Servizio Supporto Giuridico con il parere n. 2299 del 26 febbraio 2024, suggerisce uninterpretazione elastica della normativa vigente. Benché il decreto non fornisca direttive specifiche in merito alle eccezioni, si propone lapplicazione analogica di disposizioni relative ai servizi di ingegneria e architettura. In particolare, si fa riferimento allarticolo 4, comma 3, dellAllegato I.2, che consente al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di svolgere funzioni di progettazione nei limiti delle proprie competenze professionali.
Dunque, considerando che il RUP può svolgere attività di progettazione, si suggerisce di affiancarlo con un supporto esterno qualificato. Questo supporto potrebbe essere individuato seguendo le procedure delineate dallarticolo 15 del Decreto Legislativo 36/2023 e dallarticolo 2 dellAllegato I.2 al Codice.
In sintesi, se la carenza di personale impedisce la progettazione interna senza compromettere le normali funzioni dellistituto, è possibile ricorrere a soluzioni innovative come il coinvolgimento di professionisti esterni qualificati. Questo approccio flessibile permette di garantire lefficienza delle procedure di progettazione, pur rispettando i principi fondamentali del codice degli appalti pubblici.
La redazione di TuttoGare PA del 11/04/2024

