Nel respingere il ricorso il Tar Campania ribadisce come larticolo 76 del nuovo Codice individui i presupposti per lutilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando.
Evidenziando la continuità con il previgente articolo 63 del d.lgs 50/2016.
Questo quanto ribadito da Tar Campania, Napoli, Sez. V, 04/04/2024, n. 2200:
4.- Analoghe considerazioni disvelano anche linfondatezza delle restanti doglianze sollevate dal ricorrente raggruppamento, volte a sostenere lillegittimità, per assenza dei presupposti, della scelta operata dallazienda resistente di indire la gara-ponte con le modalità previste dallart. 76 D.lgs. n. 36/2023.
Muovendo dalla ricognizione del dato normativo, osserva il Collegio che lart. 76 disciplina i casi e le circostanze in cui – a prescindere che si tratti di procedure sopra-soglia ovvero sotto-soglia – è ammesso laffidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tale specifica procedura, nellambito del Codice previgente, era trattata allart. 63 in modo tendenzialmente analogo, individuando gli specifici e tassativi presupposti nonché i limiti entro i quali consentire il suo utilizzo.
In particolare, la procedura in esame può essere utilizzata, fra laltro, nella misura strettamente necessaria, in casi di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per lAmministrazione (ex multis: C.d.S., III, 26.4.2019, n. 2687), essendo a tal fine valorizzato dal dato normativo lonere motivazionale a carico dellamministrazione indicente, in linea con lorientamento pacifico della giurisprudenza euro-unitaria (per tutte la sentenza della CGCE 8.4.2008, causa C-337/05) secondo cui ladozione di scelte limitative del confronto concorrenziale si giustifica solo se sostenuta da specifica motivazione sulla sostanziale impossibilità della stazione appaltante, rigorosamente accertata, di soddisfare le proprie esigenze rivolgendosi indistintamente al mercato.
Ebbene, in tale ottica, larticolo in questione, nel chiarire, la portata dellonere motivazionale imposto allAmministrazione, ha precisato la necessità dellesatta delimitazione del caso concreto, ovverosia della specifica situazione di fatto da cui scaturisca lesigenza di ricorrere alla peculiare procedura, le caratteristiche dei mercati potenzialmente interessati nonché le relative dinamiche, nel rispetto sia dellinnovativo principio c.d. del risultato (secondo cui la concorrenza costituisce un mezzo per laffidamento e lesecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto qualità prezzo), sia dellaltrettanto innovativo principio c.d. della fiducia nella correttezza e legittimità dellazione amministrativa, sia infine del principio dellaccesso al mercato nel cui ambito rientrano i tradizionali principi di non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.
In definitiva, la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dallamministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati, con lulteriore precisazione che le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici.
Il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando rappresenta, quindi, uneccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili dinterpretazione estensiva (in tal senso, Cons. St., V, 3 febbraio 2016, n. 413).
In base alla sopra citata previsione normativa, laffidamento diretto è, quindi, consentito nella misura strettamente necessaria, ricorrendo i seguenti presupposti di stretta interpretazione:
ragioni di estrema urgenza tali da non essere compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara;
ricorrenza di eventi imprevedibili dallamministrazione aggiudicatrice;
circostanze invocate a giustificazione che non devono essere in alcun modo imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici (C.d.S., V, 24.3.2022, n. 2160; C.d.S., V, 22.11.2021, n. 7827).
A cura di giurisprudenzappalti.it del 04/04/2024 di Roberto Donati

